Legge regionale 8 agosto 1989, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 16 8 1989 n. 36

Gestione economico - finanziaria del collegamento Aosta - Pila.

Art. 1

1. È autorizzato il ripiano da parte della Regione Valle d’Aosta dei disavanzi di esercizio del servizio di trasporto pubblico collettivo effettuato mediante il collegamento funiviario tra la città di Aosta e la località Pila in comune di Gressan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984 n. 84.

Art. 2

1. L’erogazione degli interventi viene effettuata, sulla base dei principi stabiliti con le leggi 10 aprile 1981, n. 151, e 05 maggio 1989, n. 160, con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico di bilancio del servizio di trasporto pubblico collettivo predetto.

2. In relazione all’articolo 47 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, la determinazione dei contributi di esercizio si basa su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati dalle leggi n. 151/ 1981 e n¿ 160/ 1989 predette.

3. Il Servizio regionale della Comunicazione e dei Trasporti provvede all’applicazione della presente legge e alle rilevazioni e ai controlli relativi sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale 24 agosto 1982 n. 38.

Art. 3

1. Ai fini di cui all’articolo 1 viene stanziata la somma annua di lire 1.200.000.000 che graverà sul capitolo (di nuova istituzione) n. 38092 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, che assume la seguente denominazione: " Contributi per la gestione economico - finanziaria del collegamento Aosta - Pila e per il ripiano dei disavanzi di esercizio " e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l’anno 1989 mediante iscrizione di maggiori entrate accertate sull’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6 della legge 27 gennaio 1989, n. 20;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 2.400.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3 - 2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Cap. 1715 " Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni " L. 27 gennaio 1989, n. 20 articolo 6 L. 1.200.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Cap. 38092 (di nuova istituzione) Programma regionale 2.2.2.14.

Interventi nel settore dei trasporti codificazione 2.1.1.6.3.2.09.22.05

" Contributi per la gestione economico-finanziaria del collegamento Aosta - Pila e per il ripiano dei disavanzi di esercizio Lr 8 agosto 1989, n. 51 " L. 1.200.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.