Legge regionale 29 giugno 1987, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 29 06 1987

Finanziamento delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 1

1. La Giunta è autorizzata a concedere contributi volti a consentire il normale funzionamento delle Aziende di soggiorno, cura e turismo, sino alla data di soppressione delle Aziende stesse a seguito della costituzione delle Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la " Riforma dell'organizzazione turistica della Regione ".

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto della effettiva situazione finanziaria di ciascuna azienda, quale risulta dal rispettivo bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Art. 2

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate, limitatamente all'esercizio 1987, in lire 1200 milioni, graveranno sul capitolo 37200 (" Contributi e sussidi ad Aziende di soggiorno per attività nel settore del turismo e del tempo libero ") del bilancio preventivo della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti ") a valere sull'intervento previsto nell'allegato 8 del bilancio per l'anno 1987, relativo al finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 800.000.000.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) "

L. 1.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37200 " Contributi e sussidi ad Aziende di soggiorno per attività nel settore del turismo e del tempo libero "

L. 1.200.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto

speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.