Legge regionale 18 luglio 1985, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 18 07 1985

Bollettino ufficiale 2 8 1985 n. 15

Rifinanziamento per l’anno 1985 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1985 la ulteriore spesa di lire 300 milioni per gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54.

Art. 2

L’onere di lire 300 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 35720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1985.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento - allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.

Art. 3

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 300.000.000

Variazione in aumento

cap. 35720 " Contributi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e miste

- LR 30 gennaio 1981, n. 6

- LR 10 giugno 1983, n. 54

- LR 19 giugno 1984, n. 26 " L. 300.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.