Legge regionale 1° settembre 1998, n. 50 - Testo storico

Legge regionale 1° settembre 1998, n. 50

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

(B.U. 08 settembre 1998, n.38)

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 2 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di iniziativa comunitaria e statale

Art. 3 - Copertura finanziaria

Art. 4 - Variazioni alla parte entrata del bilancio

Art. 5 - Variazioni alla parte spesa del bilancio

Art. 6 - Pareggio del bilancio

Art. 7 - Modifica alla denominazione dei capitoli

Art. 8 - Utilizzo risorse destinate al finanziamento di speciali fondi di investimento

Art. 9 - Autorizzazione a variazioni di bilancio per assegnazioni di fondi statali e comunitari

Art. 10 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Per la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 42810).

2. Per la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, in esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 41725).

3. Per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1991, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 500 milioni (cap. 41360).

4. In relazione ai previsti risultati di gestione dell'esercizio 1997/1998 è autorizzata l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a copertura di maggiori oneri, di lire 16.000 milioni (cap. 64927) alla gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88.

5. L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo alla società di gestione dei fondi regionali di previdenza complementare, in applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, è ridotta, per l'anno 1998, di lire 200 milioni (cap. 20065).

6. Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, recante concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della l. 865/1971, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35100).

7. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1998, la minor spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35080).

8. L'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998, recata dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 41/1997 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000) per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, è ridotta di lire 100 milioni (cap. 67400).

9. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il recupero di strutture ad uso pubblico aderenti ad aree naturali protette in applicazione della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75, è aumentata, per l'anno 1998, di lire 100 milioni (cap. 67395).

10. Fermo restando l'ammontare della spesa sanitaria per l'anno 1998, determinata in lire 246.380 milioni dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32, l'autorizzazione di spesa per gli interventi diretti della Regione (cap. 59920) è ridotta di lire 865.500.000 ed è aumentato del medesimo imposto il trasferimento finanziario all'USL per spese correnti (cap. 59900).

11. L'autorizzazione di spesa per il concorso delle spese di funzionamento di case di riposo private per anziani ed inabili, gestite in regime di convenzione, è aumentata, per l'anno 1998, di lire 255 milioni (cap. 61700).

12. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge n. 38/1990), è trasferita all'USL, per l'anno 1998, la ulteriore somma di lire 3.900 milioni (cap. 60380).

13. L'autorizzazione di spesa di lire 82.057 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di ripristino e manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, per il triennio 1998/2000, recata dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 41/1997 è ridotta di lire 3.900 milioni, interamente in deduzione della spesa già autorizzata per l'anno 1998 (cap. 60420).

14. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni, per l'anno 1998, per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, recata dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 41/1997, è ridotta di lire 820 milioni (cap. 64645).

15. Per l'applicazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 700 milioni di cui:

- lire 400 milioni per la concessione di contributi a privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo previsti dal titolo IV (cap. 64321);

- lire 300 milioni per la concessione di contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali, in applicazione del titolo II, capo VIII (cap. 66503).

16. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 per la realizzazione di infrastrutture e di impianti sulla linea ferroviaria Aosta - Pré Saint Didier, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recata dall'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 41/1997, è ridotta di lire 345 milioni (cap. 67975).

17. Per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 260 milioni (cap. 51490).

18. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono modificate, per l'anno 1998, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di iniziativa comunitaria e statale)

1. E' autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 596.494.600 a titolo di compartecipazione finanziaria della Regione per l'attuazione dei seguenti programmi di iniziativa comunitaria e statale:

a) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Interreg II "italo-svizzero 1994/1999 - lire 202.931.800 (cap. 25028 parz.);

b) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Interreg II "italo-francese" 1994/1999 - lire 241.826.700 (cap. 25031 parz.);

c) Fondo sociale europeo (FSE) Interreg II "italo-francese" 1994/1999 - lire 104.400.000 (cap. 25041 parz.);

d) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) Interreg II "italo-francese" 1994/1999 - lire 24.195.100 (cap. 25052 parz.);

e) Fondo di rotazione statale per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti della silvicoltura - lire 23.141.000 (cap. 38780 parz.).

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura della maggior spesa complessiva di lire 26.581.994.600, di cui lire 25.985.500.000 derivante dalle maggiori autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 1 e lire 596.494.600 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2, si provvede:

- quanto a lire 9.358.500.000 mediante utilizzo delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 1;

- quanto a lire 7.000.000.000 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 4;

- quanto a lire 10.223.494.600 mediante utilizzo per corrispondente importo delle variazioni in diminuzione della parte spesa del bilancio di cui all'art. 5.

Art. 4

(Variazioni alla parte entrata del bilancio)

1. E' approvata l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 delle seguenti entrate:

a) lire 4.800.000.000 per addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) lire 2.200.000.000 per mutuo contratto nell'anno 1996 con l'Istituto per il Credito Sportivo, autorizzato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1.

2. Alla parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

Cap. 1050 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 1.01.

Codificazione: 1.1.01.

"Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"

L. 4.800.000.000

Cap. 5876 "Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie"

L. 4.250.000.000

Cap. 11170 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 5.18.

Codificazione: 5.1.0.

"Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo nell'anno 1996"

L. 2.200.000.000

Art. 5

(Variazioni alla parte spesa del bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate negli allegati B e C:

- in diminuzione

competenza lire 43.466.514.200

cassa lire 35.400.598.135

- in aumento

competenza lire 54.716.514.200

cassa lire 46.650.598.135

Art. 6

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998, a seguito delle variazioni apportate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di lire 3.018.444.885.627 per la competenza e di lire 3.414.496.322.127 per la cassa.

Art. 7

(Modifica alla denominazione dei capitoli)

1. Sono approvate le modifiche alla denominazione dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1998 nei testi seguenti:

a) parte Entrata

Cap. 5876 "Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie"

b) parte Spesa

Cap. 20170 "Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta regionale e spese per il cerimoniale"

Cap. 38325 "Spese per l'acquisto di automezzi destinati alla Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo"

Cap. 41610 "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno"

Cap. 42520 "Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER II, cofinanziato dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo di rotazione statale (Reg. CEE 2082/93 - iniziativa comunitaria 1994/1999)"

Cap. 56680 "Oneri per la gestione del corsi di integrazione professionale destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

Cap. 66160 "Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

Cap. 39080 "Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo Forestale Regionale"

Cap. 64927 "Trasferimenti finanziari alla gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent".

Art. 8

(Utilizzo risorse destinate al finanziamento di speciali fondi di investimento)

1. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 8 della l.r. n. 41/1997 concernente la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di speciali programmi di investimento di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzato l'utilizzo di lire 187 milioni destinati, sul bilancio 1998, al programma definitivo 1998/2000 (comma 1) per l'aggiornamento dei programmi triennali precedentemente approvati (comma 5) (cap. 21245).

Art. 9

(Autorizzazione a variazioni di bilancio per assegnazioni di fondi statali e comunitari)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 90/1989, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare ai bilanci annuale e pluriennale in corso le variazioni occorrenti per l'iscrizione, in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, di somme derivanti da assegnazioni dello Stato e della Comunità europea destinate a scopi specifici, qualora la relativa spesa sia regolata da leggi statali, da leggi regionali o dalla normativa comunitaria e la quota regionale di cofinanziamento, qualora necessaria, sia stata autorizzata.

Art. 10

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.