Legge regionale 16 agosto 1994, n. 50 - Testo storico

Legge regionale 16 agosto 1994, n. 50

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24(Trasformazione in Azienda regionale dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) č sostituito dal seguente:

"2. I membri designati debbono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, eleggibili a consiglieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili)."

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.