Legge regionale 7 agosto 1989, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 07 08 1989

Bollettino ufficiale 16 8 1989 n. 36

Autorizzazione di maggiore spesa per l’acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale.

Art. 1

1. È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1989, la maggiore spesa di lire 7000 milioni per l’acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale.

Art. 2

1. La spesa prevista dall’articolo 1 graverà sul capitolo 36300 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso relativo a finanziamenti per l’avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 7.000.000.000

in aumento

Cap. 36300 " Spese per l’acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale " L. 7.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.