Legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 18 08 1986

Bollettino ufficiale 17 10 1986 n. 13, 1° S.S. al n. 25 del 10 10 1986

Azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Con la presente legge si propongono azioni finalizzate, in materia di apprendistato, a qualificare le attività didattiche complementari e ad integrarle maggiormente con l'addestramento pratico.

2. L'ambito di applicazione della presente legge è limitato agli apprendistati assunti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 2

(Disciplina dell'apprendistato)

1. L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante disciplina dell'apprendistato, e successive modificazioni ed integrazioni e non può avere una durata superiore a quella stabilita nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 3

(Formazione professionale)

1. La formazione professionale dell'apprendista si attua in due momenti:

a) addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche attività produttiva;

b) attività didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attività culturale e tecnico - scientifica.

2. Le attività didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali.

3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e son svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attivate dall'Amministrazione regionale.

4. L'attività amministrativa relativa alla gestione dei corsi, al controllo e alla verifica dei risultati formativi è svolta dall'Ufficio lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

5. La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per la predisposizione di progetti formativi e per attività di promozione e di orientamento connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 4

(Formazione mediante l'impresa)

1. Le impresa artigiane o loro consorzi, purché dispongano di capacità organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:

a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unità;

b) concordino il progetto formativo con l'Amministrazione regionale;

c) accettino il controllo della Regione.

2. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attività didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.

3. La formazione professionale degli apprendisti può essere attuata anche nelle botteghe - scuola artigiane, con modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le Associazioni regionali delle imprese artigiane.

Art. 5

(Qualifica professionale)

1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneità all'esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attività didattiche complementari.

2. La commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale è composta come segue:

a) rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che funge da Presidente;

b) insegnanti delle attività didattiche complementari;

c) esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

d) esperto designato dalle Associazioni regionali delle imprese artigiane,

e) rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.

3. Il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le Associazioni regionali delle imprese artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato è iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista.

5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi i dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale in misura non inferiore ai compensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali.

Art. 6

(Finanziamenti alle imprese)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alle imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane che assumono apprendisti nel triennio 1986/ 1988.

Art. 7

(Entità dei finanziamenti)

1. L'entità dei finanziamenti di cui all'articolo 6 è determinata come segue:

a) rimborso della retribuzione lorda mensile corrisposta all'apprendista, durante il primo anno di apprendistato, limitato nella misura del 60 percento per le ore di addestramento;

b) rimborso della retribuzione lorda mensile corrisposta all'apprendista, durante il restante periodo di apprendistato, limitato nella misura del 40 percento per le ore di addestramento pratico.

2. Per la determinazione dell'importo da rimborsare si fa riferimento alla retribuzione lorda stabilita nei contratti collettivi di lavoro.

3. Il rimborso non ha luogo se l'apprendista non frequenta il corso delle attività didattiche complementari. Di tale inadempienza contrattuale viene informato l'Ispettorato del lavoro

Art. 8

(Erogazione dei finanziamenti)

1. Per ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 7 le imprese devono presentare, entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista, domanda all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente a:

a) scheda anagrafica dell'apprendista;

b) relazione indicante il genere di addestramento al quale è adibito l'apprendista, la qualifica che questi potrà conseguire al termine del rapporto e il contratto collettivo di lavoro applicato;

c) dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di apprendisti o di altri lavoratori nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

2. Non sono ammesse ai finanziamenti di cui al precedente articolo 7 le imprese che hanno effettuato licenziamenti ingiustificati di apprendisti o di altri lavoratori nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali posticipate, con decorrenza dalla data di assunzione dell'apprendista, su presentazione di rendiconto documentato della retribuzione lorda mensile corrisposta al lavoratore, compresi gli oneri sociali a carico dell'impresa.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Sono ammesse alla provvidenza di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 7 anche le imprese artigiane che hanno assunto apprendisti nell'anno anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1986 e in L. 1.500.000.000 per il 1987 e in L. 2.000.000.000 per il 1988, graverà sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri:

cap. n. 36710 per L. 250.000.000 nel 1986;

cap. n. 36715 per L. 700.000.000 nel 1986;

cap. n. 36720 per L. 50.000.000 nel 1986;

per gli anni 1987 e 1988 alla ripartizione dell'onere complessivo di L. 3.500.000.000 fra i singoli capitoli si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si fa fronte:

- per l'anno 1986 mediante utilizzo per L. 1.000.000.000 dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1986 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4;

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per L. 3.500.000.000 delle risorse iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988 ".

Art. 11

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 22704 " Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo III, artt. 21 e 22 ". L. 100.000.000

Cap. 35602 " Contributi a cooperative di produzione e lavoro o di servizio, di nuova costituzione, nelle spese di avviamento dell'attività, finalizzato al sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo II, articolo 15 " L. 200.000.00

Cap. 36475 " Contributi ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo I, artt. 1 e 4 " L. 550.000.000

Cap. 36705 " Contributi, nelle spese di avviamento dell'attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo II, articolo 9 " L. 150.000.000

Totale in diminuzione L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2 - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.10. - Interventi promozionali per l'artigianato

Cap. 36710 (di nuova istituzione - codificazione 2.1.1.4.1.2.10.02.05) " Spese per azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano

LR 18 agosto 1986 n. 50 articolo 3 " L. 250.000.000

Cap. 36715 (di nuova istituzione - codificazione 2.1.1.6.3.2.10.02.05) " Finanziamenti alle imprese artigiane o loro consorzi per l'assunzione di apprendisti LR 18 agosto 1986 n. 50 articolo 6 " L. 700.000.000

Cap. 36720 (di nuova istituzione - codificazione 2.1.1.4.2.2.10.02.05) " Spese per incarichi di consulenza e collaborazione per la predisposizione dei programmi di attività formativa degli apprendisti artigiani

LR 18 agosto 1986 n. 50 articolo 3 ultimo comma " L. 50.000.000

Totale in aumento L. 1.000.000.000

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.