Legge regionale 19 agosto 1984, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 19 08 1984

Bollettino ufficiale 5 10 1984 n. 14

Proroga al 31 dicembre 1984 dell’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

Art. 1

L’applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1984 e l’ammontare dello stanziamento annuo previsto all’articolo 6 della legge medesima è elevato, con riferimento all’esercizio 1984, a Lire 400 milioni. Il relativo onere graverà sul capitolo 37585 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, previsto in Lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali" - spese di investimento - settore II, sviluppo economico) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Art. 2

Limitatamente allo stanziamento recato dalla presente legge, la concessione dei contributi di cui alla citata legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, può aver luogo solo in riferimento a lavori eseguiti o da eseguirsi negli anni 1983 e 1984 e per cui la relativa domanda sia stata inoltrata all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in data non anteriore al 1° gennaio 1983, purché sempre prima dell’inizio dei lavori stessi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) settore II, sviluppo economico

L. 400.000.000

Variazione in aumento:

cap. 37585 Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche

L. 400.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.