Legge regionale 11 agosto 1981, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 11 08 1981

Bollettino ufficiale 21 10 1981 n. 14

Interventi per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge primo marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi č autorizzata, per l’anno 1981 e seguenti la spesa di L. 50.000.000.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul cap. 28900 della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di L. 50.000.000 si provvede per l’esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento).

Per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilitą relative al programma 2- 2- 1- 7 Forestazione e difesa dei boschi. Per gli anni successivi l’onere sarą iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento L. 50.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 28900 - Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco L. 50.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.