Legge regionale 11 ottobre 1978, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 11 10 1978

Bollettino ufficiale 3 11 1978 n. 9

Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo - montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

Art. 1

In considerazione degli oneri derivanti dall’opera di conservazione dell’ambiente agricolo - montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende silvo - pastorali.

Art. 2

Il premio di cui all’articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende che beneficiano della indennità compensativa prevista dalla Direttiva CEE n. 268/ 75 del 28 aprile 1975, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione della citata direttiva. Il premio, in ogni caso, non è cumulabile con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti pubblici.

Art. 3

Il premio annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadono nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura è stabilito nelle misure indicate nella tabella seguente:

TABELLA RISTRUTTURATA

Qualità di coltura: Prato stabile, prato artificiale, prato arborato, Importo premio annuo per Ha.

L. 50.000; //

Qualità di coltura: Pascolo, importo premio per Ha L. 4.000; //

Qualità di coltura: Vigneto e frutteto specializzati, Importo premio annuo per Ha L. 50.000, note: fino ad un massimo di 1 ettaro per ogni azienda beneficiaria; //

Qualità di coltura: Seminativo semplice e arborato e altre colture diverse da quelle suindicate, Importo premio annuo per HA L. 40.000.

In ogni caso l’ammontare complessivo del premio annuo per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non può superare la somma di Lire 250.000.

Art. 4

Le aziende agricole di cui all’articolo 1) devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati e che si impegnino a coltivare i terreni per almeno un quadriennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

Art. 5

La presente legge è adottata a titolo sperimentale e temporaneo per la durata di anni quattro.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire 500 milioni, graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.