Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

(B.U. 18 febbraio 1997, n. 9).

Art. 1.

(Modificazioni all'art. 4). (1)

Artt. 2. - 5 (2)

Art. 6.

(Modificazioni all'art. 13). (3)

Art. 7.

(Modificazioni all'art. 14). (4)

Art. 8.

(Modificazioni all'art. 15). (5)

Art. 9.

(Modificazioni all'art. 32). (6)

Art. 10.

(Inserimento dell'art. 34 bis). (7)

Art. 11.

(Modificazioni all'art. 35).

1. La lett. f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 4/1995 è abrogata.

Art. 12.

(Modificazioni all'art. 53). (8)

Art. 13.

(Modificazioni all'art. 57). (9)

Art. 14.

(Modificazioni all'art. 58). (10)

Art. 15.

(Modificazioni all'art. 73). (11)

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 10.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.

(1) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(2) Articoli abrogati dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8. Modificavano la L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(3) Integra l'art. 13, comma 1, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(4) Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 14 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(5) Sostituisce l'art. 15, comma 1, lett. d) e l), della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(6) Sostituisce l'art. 32 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(7) Aggiunge l'art. 34 bis alla L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(8) Sostituisce l'art. 53, comma 6, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(9) Modifica ed integra l'art. 57 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(10) Integra l'art. 58, comma 2, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.

(11) Aggiunge il comma 2 bis) all'art. 73 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.