Legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5

Gestione della telecabina Aosta-Pila.

(B.U. 28 febbraio 1995, n. 11).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare un'integrazione di esercizio fra la telecabina Aosta-Pila e gli altri impianti di risalita del comprensorio sciistico di Pila, affida la gestione della telecabina alla società che gestisce gli impianti di tale comprensorio.

Art. 2

(Contratto di servizio)

1. Al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stipula con la società di cui all'art. 1 un contratto di servizio nel quale sono definiti: (1)

a) le modalità di esercizio dell'impianto con l'indicazione del periodo di funzionamento ordinario;

b) i servizi di trasporto sostitutivo che la società deve garantire nei periodi e nei casi di interruzione del servizio della telecabina;

c) l'organico di personale necessario per il funzionamento ordinario;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) le modalità di controllo di proventi dell'impianto;

f) i corrispettivi da riconoscere alla società per la prestazione del servizio;

g) l'eventuale revisione degli obblighi di servizi e dei prezzi, oggetto del contratto, nonché delle tariffe;

h) le modalità per il controllo complessivo della gestione e per l'applicazione di eventuali sanzioni;

i) il periodo di validità del contratto;

l) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina.

1 bis. In caso di mancato accordo con la società di cui all'art. 1, la Regione individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita (2).

Art. 3

(Vigilanza)

1. Il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede alle opportune verifiche in merito all'applicazione del contratto di servizio.

Art. 4

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data della stipulazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, è abrogata la legge regionale 8 agosto 1989, n. 51 (Gestione economico-finanziaria del collegamento Aosta-Pila).

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 1.200.000.000, gravano sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 68050 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/1997, che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi per oneri contrattuali per la gestione della telecabina Aosta-Pila".

2. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti necessari saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta)".

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Alinea così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, stipula con la società di cui all'art. 1, al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, un contratto di servizio nel quale vengono definiti:".

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 1997, n. 21.