Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30(Interventi regionali in materia di agricoltura), gią modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84.

(B.U. 8 marzo 1994, n. 12)

Art. 1

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi in materia di agricoltura), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84, č inserito il seguente:

"4 bis. Per le opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche di cui al comma 4, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, realiz-zate con il contributo della Comunitą economica europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari alle quote di ammortamento a loro carico, fino alla scadenza del mutuo, a condizione che l'importo complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle spese sostenute".

Art. 2

1. Gli oneri previsti dalla presente legge graveranno sullo stanziamento gią iscritto sul cap. 41720 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.