Legge regionale 8 gennaio 1988, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 08 01 1988

Bollettino ufficiale 12 02 1988 n. 3, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0003 del 10 02 1988.

Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, contenente norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 concernente: (" Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali ") è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 100.000.000.

Art. 2

1. L'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 42100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali " (Spese correnti), a valere sull'intervento previsto per il finanziamento delle spese per l'attivazione di servizi-sociali ed assistenziali previsti dal piano socio sanitario regionale, su detto intervento, risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 70.000.000;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle disponibilità relative al programma 2.2.3.03. Sicurezza sociale del bilancio pluriennale 1987 - 1989.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali " (spese correnti) L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Capitolo 42100 " Contributi a favore di privati per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali "

lr 28 dicembre 1981, n. 85

lr 24 agosto 1982, n. 57 L. 100.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.