Legge regionale 15 gennaio 1987, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 15 01 1987

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo.

(B.U. 16 febbraio 1987, n. 3, 1° S.S. al n. 3 del 10 febbraio 1987)

Art. 1

1. I fondi assegnati dallo Stato, per gli anni 1985 e 1986, ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive lire 3.354.908.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, punto a), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive".

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

:

Cap. 2850 " Fondi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13 " L. 3.354.908.000

Parte Spesa

:

Cap. 37575 " Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive LR 7 agosto 1986, n. 45 L. 3.354.908.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.