Legge regionale 24 gennaio 1985, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 24 01 1985

Bollettino ufficiale 4 2 1985 n. 2

Norme integrative in materia di iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 1

I soggetti che sono divenuti proprietari o gestori di una azienda per l’esercizio dell’attività ricettiva nel periodo compreso tra il 9 giugno 1983 ed il 31 dicembre 1984 possono ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio, di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non sono in possesso della licenza di scuola media inferiore, purché dimostrino di avere assolto agli obblighi scolastici.

Art. 2

La disposizione di cui all’articolo 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, numero 217, si applica anche a coloro che dimostrino di avere esercitato, l’attività turistico ricettiva in rifugi alpini alla data del 9 giugno 1983, ancorchè non siano in possesso della relativa autorizzazione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.