Legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 03 05 1982

Bollettino ufficiale 4 5 1982 n. 4

Finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1982 e del pluriennale 1982-1984.

Art. 1

Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, per l’esercizio 1982, come segue:

a) opere stradali di interesse regionale, in complessive Lire 11.950.000.000, così suddivise:

cap. 26000 Lire 6.600.000.000

cap. 26150 Lire 800.000.000

cap. 26400 Lire 2.000.000.000

cap. 26450 Lire 1.500.000.000

cap. 26500 Lire 50.000.000

cap. 26550 Lire 400.000.000

cap. 26650 Lire 600.000.000

b) scuole, asili infantili e scuole convitti, in complessive Lire 7.950.000.000, così suddivise:

cap. 45050 Lire 7.500.000.000

cap. 45100 Lire 200.000.000

cap. 45200 Lire 250.000.000

c) edifici destinati a pubblica utilità, in complessive Lire 800.000.000 (cap. 27950);

d) acquedotti e fognature di interesse pubblico, in complessive Lire 1.700.000.000 così suddivise:

cap. 29500 Lire 700.000.000

cap. 29800 Lire 1.000.000.000

e) cimiteri, in complessive Lire 400.000.000 (cap. 29900)

f) in attesa di un provvedimento legislativo atto a riordinare dal 1982 i trasferimenti finanziari a favore dei comuni della Regione in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è autorizzato, per il solo esercizio 1982, uno stanziamento di Lire 1 miliardo per gli interventi già iniziati dagli enti locali stessi negli anni 1981 e precedenti e programmati per l’anno 1982 (cap. 22701).

Art. 2

Per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, le autorizzazioni complessive di spesa di cui agli artt. 4 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 e 3, della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, sono rideterminate, per l’esercizio 1982, nella somma totale di lire 11.850.000.000 così suddivisa:

cap. 28150 Lire 6.000.000.000

cap. 28530 Lire 2.300.000.000

cap. 28250 Lire 3.000.000.000

cap. 28260 Lire 50.000.000

cap. 28560 Lire 500.000.000

Art. 3

Le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 9 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 e 4, lettera b), della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, per gli interventi intesi alla conservazione e all’incremento del patrimonio boschivo e forestale, sono rideterminate, per l’esercizio 1982, in complessive Lire 2.595.000.000 così suddivise:

cap. 28810 Lire 100.000.000

cap. 28850 Lire 45.000.000

cap. 29050 Lire 500.000.000

cap. 29060 Lire 1.450.000.000

cap. 29180 Lire 500.000.000

Art. 4

Le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 1, lettera b), e 7 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 e articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, per gli interventi nel settore delle infrastrutture destinate alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché per macchine e attrezzature agricole, sono rideterminate, per l’esercizio 1982, in complessive Lire 3.700.000.000 così suddivise:

cap. 31750 Lire 2.300.000.000

cap. 31850 Lire 200.000.000

cap. 31950 Lire 1.200.000.000

Art. 5

Per gli interventi nel settore delle infrastrutture in agricoltura di cui alla legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è rideterminata, per l’esercizio 1982, in Lire 1.000.000.000 (cap. 31900).

Art. 6

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 è elevata, per l’esercizio 1982, a Lire 1.200.000.000 (cap. 32000).

Art. 7

È autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di Lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi al fine di favorire l’attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (cap. 32050).

Art. 8

Le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, sono rideterminate, per l’esercizio 1982, in complessive Lire 950.000.000 (cap. 32100).

Art. 9

Per gli interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 nel settore della irrigazione, l’autorizzazione di spesa, recata dall’articolo 9 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, è ulteriormente elevata, per l’esercizio 1982, di Lire 1.400.000.000 (cap. 32200).

Art. 10

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1 nel settore delle strutture finanziate dalla CEE, l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, lettera e) della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, è ulteriormente elevata, per l'esercizio 1982, di Lire 1.000.000.000 (cap. 32350).

Art. 11

Le autorizzazioni di spesa recate dagli artt. 4, lettera a) e 10), lettera a) e b), della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 sono elevate a L. 950.000.000 per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 (cap. 32750)

Art. 12

L’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è elevata, per l’esercizio 1982, a complessive Lire 510.000.000 così suddivisa:

cap. 35900 Lire 440.000.000

cap. 36000 Lire 70.000.000

Art. 13

Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sottoindicate sono sospese per l’esercizio 1982:

legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 per Lire 250.000.000 (cap. 35725)

legge regionale 22 giugno 1981, n. 35 per Lire 228.000.000 (cap. 36850).

Art. 14

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 30, è ridotta di Lire 500.000.000 per l’esercizio 1982 (cap. 36550).

Art. 15

È autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di Lire 160.000.000 per l’individuazione e la definizione di potenziali fonti energetiche alternative (cap. 38100).

Art. 16

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di Lire 3.230.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 1.400.000.000 per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche (cap. 37100);

b) quanto a Lire 330.000.000, per spese di organizzazione atte a migliorare l’offerta turistica (cap. 37150);

c) quanto a Lire 300.000.000, per spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (cap. 37160);

d) quanto a Lire 1.200.000.000 per contributi a enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200).

Art. 17

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 18 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, per le finalità di cui alle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 1 è elevata di Lire 180.000.000 per l’esercizio 1982 (cap. 37350).

Art. 18

L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 14 è elevata, per l’esercizio 1982, di Lire 131.000.000 (cap. 37560).

È revocata l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale stessa alla contrazione di un mutuo passivo per l’esercizio 1982.

Art. 19

L’autorizzazione di spesa recata dagli artt. 16 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 e 14 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 è ulteriormente elevata, per l’esercizio 1982, di Lire 170.000.000 (cap. 41900).

Art. 20

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, è elevata, per l’esercizio 1982, di Lire 100.000.000 (cap. 41950).

Art. 21

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, è rideterminata, per l’esercizio 1982, in complessive Lire 350.000.000 così suddivisa:

cap. 44200 Lire 200.000.000

cap. 44450 Lire 150.000.000

Art. 22

Al fine di favorire il diritto allo studio, è autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di Lire 60.000.000 per il finanziamento delle spese di trasporto degli alunni delle scuole della Regione (cap. 44300).

Art. 23

L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5, lettera a), della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, è rideterminata, per l’esercizio 1982, in Lire 320.000.000 (cap. 44400).

Art. 24

Per le finalità di cui al DRP 31 maggio 1974, n. 419, articolo 7, è autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di Lire 250.000.000 (cap. 44700).

Art. 25

È autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di lire 1.415.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 670.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole materne autorizzate (cap. 45450);

b) quanto a Lire 125.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole elementari parificate (cap. 45460);

c) quanto a Lire 320.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (cap. 45470);

d) quanto a Lire 300.000.000 per la concessione di contributi per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (cap. 45475).

Art. 26

È autorizzata, per l’esercizio 1982, la spesa di lire 930.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 200.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);

b) quanto a Lire 50.000.000 per spese relative a sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a Lire 280.000.000 per spese relative all'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a Lire 200.000.000 per concessione di contributi straordinari ad istituzioni e associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);

e) quanto a Lire 200.000.000 per spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350).

Art. 27

La quota annua relativa all’esercizio 1982 dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35, destinata alla realizzazione del programma relativo alla difesa del patrimonio culturale, da iscrivere nell’importo di Lire 2.100.000.000 ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, è rideterminata nei seguenti importi (cap. 47160):

- esercizio 1982 Lire 1.100.000.000

- esercizio 1983 Lire 1.000.000.000

Art. 28

Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 la spesa annua per gli interventi atti a favorire l’accesso al credito della cassa depositi e prestiti da parte dei comuni della Regione, è determinata, a decorrere dall’esercizio 1982, in annue Lire 690.000.000 (cap. 22790).

Art. 29

Le autorizzazioni annue di spesa per complessive Lire 975.000.000, di cui alla legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 e successive integrazioni, sono ridotte per carenza di beneficiari, a decorrere dall’esercizio 1982, a Lire 777.930.000 annue (cap. 25250 e 25251).

Art. 30

Le annualità relative a limiti di impegno autorizzati o assunti in bilancio in base ai provvedimenti legislativi di cui alla allegata tabella A, non pagati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1981, costituiscono economia di spesa.

Le annualità o le quote di annualità di cui al comma precedente saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti e comunque in misura non superiore alle relative autorizzazioni di spesa.

Art. 31

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a Lire 60.801.790.000 nel triennio 1982 - 1984, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1982 - 1984, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato B.

Art. 32

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA A

Elenco dei provvedimenti legislativi che autorizzano annualità di spesa (limiti di impegno)

TABELLA B

Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura