Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 30 01 1981

Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3

Integrazione e modificazione della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 recante: "Promozione dell’attività cooperativa nella Regione autonoma Valle d’Aosta".

Art. 1

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alle leggi regionali 17 novembre 1978, n. 55 e 31 dicembre 1979, n. 88 e della presente è autorizzata per il 1980 e gli anni successivi la spesa di Lire 100.000.000 ripartiti come previsto dal successivo articolo 2.

Art. 2

L’articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:

La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération regionale des cooperatives valdôtaines ed alle organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione in misura proporzionale al numero di cooperative ad esse aderenti, ripartita nel modo seguente:

1) Lire 70.000.000 per l’organizzazione dei servizi, per l’assistenza contabile ed amministrativa alle cooperative.

2) Lire 30.000.000 per la diffusione dei principi cooperativi e l’attività promozionale, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative.

Art. 3

L’articolo 7 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:

a) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 1) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale tenuto conto del numero delle cooperative per le quali vengono svolti i servizi.

b) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale in base al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell’anno precedente.

c) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo la Fédération regionale des cooperatives valdôtaines e le unioni regionali debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla domanda stessa i seguenti documenti:

1) il programma relativo all’iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle modalità di attuazione;

2) l’elenco analitico delle spese previste;

3) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute.

Art. 4

La spesa destinata alla concessione di sovvenzioni alle organizzazioni di cooperative della Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e dell’articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1979 n. 88 è aumentata per l’anno 1980 e seguenti nella misura di Lire 50.000.000.

Alla copertura dell’onere di Lire 50.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 (" Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent ") della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 00300 - Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 36050 - Contributi per la promozione dell’attività cooperativa in Valle d’Aosta - LR 17 novembre 1978, n. 55 L. 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.