Legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 29 01 1980

Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1

Provvedimento generale di finanziamento di spese nei diversi settori regionali d’intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980- 1982.

Art. 1

I limiti di spesa stabiliti dalle leggi regionali sottoelencate sono modificati nel modo seguente:

a) per le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1 miliardo, di cui Lire 600.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

b) per le finalità di cui agli articoli 1 e 7 della Legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.270.000.000 di cui Lire 1.090.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

c) per le finalità di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 405.000.000, di cui Lire 335.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

d) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.150.000.000, di cui Lire 650.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

e) per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, è disposta, per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 900.000.000, di cui Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

f) per le finalità di cui alle leggi regionali 25 febbraio 1964, n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, è disposta per gli esercizi finanziari 1980 -1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 289.000.000 di cui Lire 109.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

g) per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 120.000.000, di cui Lire 60.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

h) per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 260.000.000, di cui Lire 220.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

i) per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 5.460.000.000, di cui Lire 1.820.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

l) per le finalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.900.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

m) per le finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 150.000.000;

n) per le finalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.300.000.000, di cui Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

o) per le finalità di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 80.000.000, di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

p) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.200.000.000, di cui Lire 600.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

q) per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 26.000.000, di cui Lire 12.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

r) per le finalità di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 250.000.000;

s) per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.630.000.000, di cui Lire 610.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

t) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 406.000.000, di cui Lire 152.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

u) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di Lire 481.000.000, di cui Lire 207.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980;

v) per le finalità di cui all’articolo 29 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1980 la spesa di Lire 150.000.000;

z) per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di Lire 2.200.000.000, di cui Lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980.

Art. 2

In attesa dell’approvazione del piano sanitario regionale, di cui all’articolo 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali sottoelencate, concernenti interventi in materia sanitaria o di assistenza integrativa mutualistica, sono sospese per gli esercizi finanziari 1980- 1982: - legge regionale 10 novembre 1966, n. 16; - legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30; - legge regionale 22 gennaio 1970, n. 7; - legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23; - legge regionale 31 agosto 1972, n. 32; - legge regionale 31 agosto 1972, n. 36; legge regionale 31 agosto 1972, n. 37; - legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42; - legge regionale 14 gennaio 1974, n. 2; - legge regionale 22 aprile 1975, n. 13; - legge regionale 29 dicembre 1975, n. 44; - legge regionale 14 maggio 1976, n. 16; - legge regionale 3 gennaio 1977, n. 3; - legge regionale 20 giugno 1978, n. 43.

Art. 3

Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3 sono sospese per gli esercizi finanziari 1980- 1982.

Art. 4

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:

a) strade comunali e consorziali anche interne agli abitati, ponti, piazzali e parcheggi (capitoli 26000 - 26150 - 26250 - 26400 - 26450 - 26500):

- per l’esercizio 1980 Lire 3.990.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 7.680.000.000 complessive.

b) scuole, asili infantili e scuole - convitti (capitoli 45050 - 45100):

- per l’esercizio 1980 Lire 2.400.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 4.200.000.000 complessive.

c) edifici destinati a servizi di pubblica utilità (capitolo 27950):

- per l’esercizio 1980 Lire 600.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 900.000.000 complessive.

d) acquedotti e fognature di interesse pubblico (capitoli 29500 - 29550 - 29800 - 29850):

- per l’esercizio 1980 Lire 2.260.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 3.480.000.000 complessive.

e) cimiteri (capitoli 29900 - 29950):

- per l’esercizio 1980 Lire 240.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 480.000.000 complessive.

f) opere idrauliche, protezione dalle valanghe, ecc. (capitoli 27150 - 27300):

- per l’esercizio 1980 Lire 1.060.000.000;

- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 1.520.000.000 complessive.

Art. 5

Per favorire il diritto allo studio degli alunni delle scuole della Regione sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la gestione di mense per studenti Lire 190.000.000 per l’esercizio 1980 e Lire 410.000.000 complessive per gli esercizi 1981- 1982; b) per la concessione di borse e sussidi di studio nonché per il pagamento di rette per posti gratuiti e semi gratuiti in collegi e convitti Lire 339.000.000 per l’esercizio 1980 e Lire 716.000.000 complessive per gli esercizi 1981- 1982.

Art. 6

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l’esercizio finanziario 1980, per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione e il riadattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17.

Art. 7

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l’esercizio finanziario 1980, per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167, in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo della attrezzatura agricola locale.

Art. 8

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 2.380.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere ed impianti irrigui, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963.

Art. 9

Per interventi intesi alla conservazione e incremento del patrimonio boschivo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa di Lire 3.531.000.000, di cui Lire 1.291.000.000 per l’esercizio finanziario 1980.

Art. 10

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 60.000.000, di cui Lire 20.000.000 per l’esercizio finanziario 1980.

Art. 11

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa complessiva di L. 420.000.000, di cui Lire 140.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli 31250, 31300, 31350, 33950, per le finalità previste dalle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404 e 27 ottobre 1966, n. 910, sull’attuazione dei piani quinquennali di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia.

Art. 12

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 300.000.000, di cui Lire 100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, per interventi di costruzione e ricostruzione di fabbricati danneggiati da calamità naturali ed incendi.

Art. 13

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa complessiva di Lire 1.700.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, per interventi a favore dell’edilizia rurale.

Art. 14

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa complessiva di Lire 600.000.000, di cui Lire 200.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, sui capitoli 35900 e 36000, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 24 giugno 1967, concernenti interventi a favore delle piccole e medie industrie.

Art. 15

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n. 12 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa di Lire 360.000.000, di cui Lire 120.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980.

Art. 16

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa complessiva di Lire 1.250.000.000, di cui Lire 450.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980 per l’assistenza ai minori e invalidi non autosufficienti.

Art. 17

È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa complessiva di Lire 600.000.000, di cui Lire 200.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980, per spese e contributi concernenti l’assistenza climatologica all’infanzia.

Art. 18

Per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, è autorizzata la spesa complessiva per gli esercizi finanziari 1980- 1982 di Lire 705.000.000, di cui Lire 235.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1980.

Art. 19

È autorizzata sui capitoli 23650 e 23700 la spesa complessiva di Lire 74.000.000 per gli esercizi finanziari 1980- 1982, di cui Lire 22.500.000 a carico dell’esercizio 1980, per gli impianti e attrezzature per l’aeroporto regionale di Aosta e per la relativa stazione climatologica.

Art. 20

Sono reiscritti alla competenza dell’esercizio finanziario 1980 i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, provenienti da assegnazioni statali con specifico vincolo di destinazione (allegato B). Sono trasferiti, a seguito di mancata assunzione d’impegno definitivo, alla competenza dell’esercizio 1980 i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari 1978 e 1979 da assegnazioni statali con specifico vincolo di destinazione (allegato B).

Art. 21

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive L. 76.938.448.530, nel triennio 1980- 1982, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1980- 1982, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato in calce agli allegati A - B.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato " A "

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA PRESENTE LEGGE E DEI MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA.

Allegato " B "

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA ASSEGNAZIONI STATALI TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1980 (Riferimento legge finanziaria: articolo 20, primo comma, per gli importi indicati nella prima colonna; articolo 20, secondo comma, per gli importi indicati nella seconda colonna).