Legge regionale 24 gennaio 1979, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 24 01 1979

Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2

Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: Funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 1

All’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi finali:

" I gruppi consiliari possono avvalersi per la redazione dei documenti del personale degli Uffici di Segreteria della Presidenza del Consiglio, assegnato ai gruppi stessi dall’Ufficio di Presidenza, e per la stampa o fotocopiatura di detti documenti delle relative attrezzature esistenti presso gli Uffici sopracitati e presso il Centro stampa dell’Amministrazione regionale.

Ai gruppi consiliari sono altresì forniti i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

I gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca ".

Art. 2

Nell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono soppresse le parole " e tali da garantire le attività fondamentali ".

L’articolo 4 della precitata legge regionale è abrogato.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 10 milioni, graverà sul capitolo 30 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978: " Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari ". Per gli anni successivi, il relativo finanziamento sarà effettuato con la legge di bilancio.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 195 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195 - Proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent L. 10.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 30 - Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari L. 10.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.