Legge regionale 21 gennaio 1976, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 21 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

Art. 1

Per consentire l’attuazione contrattuale in sede regionale del Protocollo di intesa, convenuto per il periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1975 tra il Ministero del lavoro e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle Imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto ANAC, allo scopo di realizzare la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore e al fine, altresì, di garantire l’efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la Regione Valle d’Aosta concede alle imprese medesime:

a) un contributo annuo pari a L. 2.818.596 per ciascun dipendente in servizio nell’anno 1975;

b) un contributo "una tantum" pari a L. 200.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli inerenti oneri a carico dell’impresa, per ogni dipendente in servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974.

Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nel semestre.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle imprese:

- che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10 novembre 1975 per l’attuazione del Protocollo d’intesa;

- che abbiano garantito la normale efficienza del servizio e osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.

Art. 3

La misura dei contributi per ciascuna Azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola.

Il pagamento dei contributi sarà autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla scorta dei dati forniti dalle Aziende.

A tale scopo le Aziende stesse dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al Presidente della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa o della sede di Impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il nuovo contratto di lavoro di cui all’articolo 1;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell’Impresa o della sede di Impresa a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 4

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, alle Imprese di cui all’articolo 2 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento economico e di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto ANAC.

Tale contributo sostituisce quello di cui al punto b) dell’articolo 1.

Art. 5

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata e impegnata, per l’anno 1975, la spesa di Lire 370 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 481 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975, previa riduzione di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 271 Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 370.000.000

In aumento:

Cap. 481 Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 23 giugno 1975, n. 25) L. 370.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.