Legge regionale 30 gennaio 1973, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 30 01 1973

Bollettino ufficiale 20 2 1973 n. 4

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L’ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA "PRODUCTEURS DE FRUITS DE ST-PIERRE".

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1973, presso Istituti di Credito Agrario e Aziende bancarie, nell’interesse e a favore della Cooperativa " Producteurs de fruits de Saint-Pierre ", srl, con sede in Saint-Pierre, fino alla concorrenza massima di complessive Lire ottanta milioni, -- comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori -, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa " Producteurs de fruits de Saint - Pierre ", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di frutta.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all’impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa " Producteurs de fruits de Saint-Pierre ".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa " Producteurs de fruits de St - Pierre " si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973, con stanziamento annuo di Lire ottantamilioni, corrispondenti al capitolo 261 della Parte SPESA e al capitolo 229 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972:

Capitolo 261 della Parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario e Aziende Bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa " Producteurs de fruits de St-Pierre" (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 5) ".

Capitolo 229 della Parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa " Producteurs de fruits de Saint-Pierre", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 5) ".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa " Producteurs de fruits de Saint - Pierre ", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.