Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI GINECOLOGICI.

Art. 1

A’ sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 11- 2- 1961 n. 249, è approvata l’istituzione, presso l’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, di un Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

Art. 2

Il Centro Regionale diagnostico di cui al precedente articolo è gestito e funziona sotto il controllo dell’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, con l’osservanza delle norme di legge vigenti in materia, nonché delle norme di apposito regolamento speciale.

Art. 3

Il Centro Regionale diagnostico provvede:

a) alla ricerca e alla diagnosi precoce delle neoplasie dell’apparato genitale femminile e degli stati di predisposizione alle stesse, mediante una sistematica azione di " depistage " di massa nel territorio della Valle d’Aosta;

b) alla diffusione delle necessarie misure profilattiche e di prevenzione, promuovendo studi e ricerche scientifiche e svolgendo accurata e capillare opera di propaganda;

c) ad effettuare le operazioni di prelievo e di fissaggio su vetrino delle secrezioni genitali delle pazienti;

d) a segnalare ai Medici curanti ed ai competenti Istituti sanitari, per le ulteriori incombenze, i casi positivi o comunque sospetti;

e) a offrire ai Medici della Regione una organizzazione di facile e sicuro ricorso per la diagnosi precoce della malattia.

Art. 4

Al funzionamento del Centro Regionale diagnostico si provvede mediante l’impiego del seguente personale:

1) un Medico - chirurgo, libero docente o specialista in ginecologia ed ostetricia, specializzato in istologia, quale incaricato e che sovraintende al servizio;

2) un Medico specialista in ginecologia, esperto nella citologia vaginale, quale incaricato e che dirige tecnicamente il servizio;

3) due tecniche ausiliarie in possesso di uno dei seguenti titoli: ostetrica, assistente sanitaria, infermiera professionale, tecnico - laboratorista, ovvero di altro titolo equiparato ai precedenti e idoneo alla ammissione ai corsi ministeriali per cito - tecnica; le due tecniche ausiliarie coadiuvano i Sanitari ed effettuano i prelievi;

4) una addetta al Centro con mansioni di dattilografa, archivista ed applicata.

L’espletamento dei servizi amministrativi del " Centro " è affidato agli Uffici amministrativi regionali all’uopo incaricati.

Art. 5

Con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dello Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, può essere autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni con Istituti assistenziali e mutualistici, per eventuali prestazioni da effettuare a favore delle rispettive assistite.

Art. 6

Il prelievo degli strisci per il Centro Regionale diagnostico può essere effettuato anche da Medici condotti e da Ostetriche condotte, preventivamente autorizzati dal Centro, ai quali saranno corrisposti compensi forfettari annui nelle misure stabilite dalla Giunta Regionale.

Art. 7

Il Centro Regionale diagnostico deve essere costantemente provvisto delle apparecchiature tecnico - sanitarie, delle suppellettili di laboratorio, dei registri e schedari prescritti ed atti ad assicurare il buon funzionamento dei servizi del Centro.

Art. 8

È approvata la tabella organica, - annessa alla presente legge quale allegato A -, dei posti di ruolo del personale addetto al Centro Regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente dall’Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28- 7- 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 9

Le spese derivanti a carico della Regione dalla istituzione e dal funzionamento del Centro diagnostico in applicazione della presente legge, previste in annue lire 14.000.000, saranno imputate all’apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire 14.000.000, spesa la cui copertura è assicurata anche per gli anni successivi in relazione al provvedimento di variazione di bilancio di cui al comma seguente.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di lire 14.000.000 prevista per l’istituzione e il funzionamento del Centro di diagnosi precoce dei tumori ginecologici, ai sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1969: è istituito il seguente capitolo di spesa n. 710 (" Spese per la gestione, l’arredamento e l’attrezzatura del Centro di diagnosi precoce dei tumori ginecologici ") con lo stanziamento annuo di lire quattordicimilioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti allegato E) ").

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale n. 5 in data 22 gennaio 1970. Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del Centro per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

ATTO ALLEGATO

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di tecnica citologa, gruppo regionale C/ RS, posti 2, carriera esecutiva: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.690.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.460.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.170.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di addetta al Centro, gruppo regionale C/ 2, posti 1, carriera esecutiva: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.460.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.170.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.