Legge regionale 21 luglio 1961, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 21 07 1961

Bollettino ufficiale 31 7 1961

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per il pagamento delle quote annue di ammortamento di un mutuo passivo a lunga scadenza da contrarsi dal Comune di Saint-Vincent per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di anni 35, presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, nell’interesse e a favore del Comune di Saint-Vincent fino alla concorrenza delle quote annue di ammortamento del mutuo passivo a lunga scadenza dell’importo di lire trecento milioni, da contrarsi dal Comune stesso per il finanziamento di spese straordinarie per l’esecuzione di lavori urgenti di pubblica utilità.

Art. 2

La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata per tutta la durata del mutuo stesso e per l’ammontare delle quote di ammortamento stabilite in misura di L. 10.639.536 per le prime quarantanove semestralità e di L. 10.369.182 per le rimanenti ventuno semestralità.

La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell’eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui il mutuatario Comune di Saint-Vincent non provvederà al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento del mutuo alle previste scadenze; in tali casi la Regione si sostituirà all’Istituto Bancario mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune mutuatario ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto del Comune predetto.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli secondo le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge, ed ai conseguenti recuperi di spese a carico del mutuatario Comune di Saint-Vincent, si provvederà mediante imputazione ai seguenti nuovi appositi capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1Ï luglio 1961 - 30 giugno 1962, capitoli da reiscriversi nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari per tutta la durata dello ammortamento del mutuo di cui ai precedenti articoli:

- nuovo istituendo capitolo della parte SPESE: " Spese per pagamento di somme all’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore del mutuatario Comune di Saint-Vincent ";

- nuovo istituendo capitolo della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso il Comune di Saint - Vincent, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso il mutuante Istituto Bancario San Paolo, di Torino ".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge con imputazione delle spese stesse al nuovo istituendo capitolo della categoria delle spese per movimento di capitali dei bilanci di previsione della Regione, come previsto al precedente articolo 4. La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, a carico del mutuatario Comune di Saint - Vincent, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 4, con introito al nuovo istituendo capitolo della categoria delle entrate per movimento di capitali dei bilanci di previsione della Regione, come previsto al precedente articolo 4.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.