Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 5

Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato.

(B.U. del 28 febbraio 2012, n. 10)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82)

1. (1)

2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 82/1981 sono abrogati.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. (2)

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994 č abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1994, le parole: "struttura regionale competente in materia di disabilitą" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di politiche sociali".

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9)

1. (3)

2. (4)

3. (5)

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/1996, le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura competente".

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)

1. (6)

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della l.r. 12/1994 e 2, comma 1, della l.r. 9/1996, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della presente legge, i contributi previsti dalle predette leggi continuano ad essere concessi con il sistema di punteggio ivi stabilito.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 82.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1994, n. 12.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.

(4) Inserisce il comma 1bis dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.

(5) Sostituisce l'art 3 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.

(6) Sostituisce l'art 4 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.