Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 -

Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.

(B.U. 30 gennaio 2001, n. 6).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Attività di protezione civile).

1. La Regione tutela l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e dalle attività dell'uomo.

2. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ovvero quando gli eventi non possono essere previsti, prevenuti e fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni e delle Comunità montane, la Regione provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevedere e prevenire il verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi e, in relazione al verificarsi di tali eventi, attua le misure previste dalla presente legge per le attività di soccorso e di superamento dell'emergenza.

3. La Regione può inoltre partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale.

4. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale, in via prioritaria, della struttura regionale competente in materia di protezione civile, nonché di tutte le altre strutture regionali eventualmente interessate.

Art. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "previsione": la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, nonché la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire i modelli e le procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio per una corretta gestione del territorio;

b) "prevenzione": la definizione e la realizzazione di interventi strutturali estensivi e puntuali, di interventi di monitoraggio e controllo dei fenomeni, nonché la definizione di norme di utilizzo del suolo per prevenire i dissesti; c) "soccorso": il complesso degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

d) "superamento dell'emergenza": l'insieme delle iniziative necessarie ed indilazionabili dirette a facilitare la ripresa delle normali condizioni di vita.

Art. 3

(Adempimenti generali).

1. Al fine di garantire una efficace attività di prevenzione e previsione:

a) i privati cittadini assicurano la manutenzione dei propri fondi e delle opere su di essi realizzate;

b) gli enti pubblici o privati proprietari di infrastrutture assicurano che l'utilizzo delle stesse non comporti situazioni di pericolo, vigilano affinché il loro utilizzo avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che possono derivare dal territorio circostante e realizzano tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'opera, segnalano eventuali pericoli ed assumono tutte le iniziative ritenute necessarie per limitare il pericolo fino alla realizzazione di opere di protezione e definiscono piani di sicurezza e di pronto intervento in caso di emergenza;

c) i Comuni assicurano, attraverso una adeguata pianificazione del territorio comunale, che le infrastrutture siano localizzate in aree sicure sotto il profilo idrogeologico, assicurano il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione dei piani regolatori generali comunali attraverso una idonea sorveglianza del proprio territorio ed intervengono per fronteggiare le situazioni di pericolo strettamente locali interessanti il territorio comunale o infrastrutture e manufatti comunali, realizzando gli interventi necessari;

d) la Regione attua, attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi, la definizione di modelli e procedure di valutazione delle situazioni di rischio e definisce i programmi di intervento, diretto o indiretto, per prevenire, limitare e fronteggiare gli eventi calamitosi.

Art. 4

(Comitato regionale per la protezione civile).

1. Il Comitato, di cui all'articolo 21 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), di seguito denominato Comitato, è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, che lo presiede, dai dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, dai rappresentanti di enti, corpi ed istituzioni nazionali, regionali e locali interessati al soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Il Comitato assicura, nei limiti delle competenze della Regione e di quelle delegate dallo Stato e con le modalità stabilite dalla presente legge, la predisposizione e l'attuazione dei programmi e dei piani regionali di previsione e di prevenzione dei rischi.

5. Sulla base dei programmi e dei piani di cui al comma 4, il Comitato adotta i relativi piani di emergenza.

6. Il Comitato esprime il proprio parere tecnico e di fattibilità in merito agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5

(Centro di coordinamento dei soccorsi).

1. In occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il Comitato assume le funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi.

2. Il Centro di coordinamento dei soccorsi può essere integrato con tecnici ed esperti di enti, corpi e istituzioni interessati agli interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.

3. Il Centro di coordinamento dei soccorsi:

a) attua i piani di emergenza di cui all'articolo 4, comma 5;

b) raccoglie con continuità, anche mediante attività ricognitive, e valuta le notizie e i dati sugli eventi in atto e il loro prevedibile evolvere;

c) riceve e valuta le richieste provenienti dalle zone colpite dagli eventi calamitosi disponendo gli interventi di soccorso, coordinandoli in un quadro unitario e definendone le priorità e le modalità tecniche di attuazione;

d) assicura il collegamento con la struttura nazionale competente in materia di protezione civile cui richiede, se necessario, interventi, personale ed attrezzature.

CAPO II

PREVISIONE

Art. 6

(Attività di previsione).

1. In relazione alle finalità della presente legge, la Giunta regionale:

a) promuove, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti e istituti specializzati, lo sviluppo di idonei strumenti conoscitivi dei fenomeni fisici che possono condizionare l'utilizzo del territorio regionale, in particolare per quanto attiene il rischio idrogeologico, anche attraverso lo studio dei fenomeni meteorologici e climatologici;

b) dispone l'installazione di sistemi di comunicazione, di rilevazione e di segnalazione idonei a fronteggiare con la maggiore tempestività gli eventi calamitosi;

c) promuove e organizza idonee iniziative di informazione e formazione della popolazione, dirette al miglioramento dell'approccio dei cittadini alle situazioni di rischio.

CAPO III

PREVENZIONE

Art. 7

(Attività di prevenzione).

1. La Regione, sulla base dei programmi e dei piani definiti dal Comitato provvede alla predisposizione delle attività di prevenzione e alla realizzazione di opere, programmabili o urgenti ed indifferibili, atte a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone o ai beni, in relazione alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale.

2. La Regione e gli enti locali provvedono a sviluppare comportamenti sociali ed organizzativi che concorrono a minimizzare i rischi utilizzando quali principali strumenti:

a) l'informazione;

b) la formazione;

c) la pianificazione dell'emergenza;

d) le esercitazioni.

Art. 8

(Rischio idrogeologico).

1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto anche conto degli studi di settore, predispone il piano degli interventi strutturali e non strutturali programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente legge. (1)

2. Per gli interventi di cui al comma l, realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile. (2)

3. I contributi sono concessi, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un programma di finanziamenti triennale, dalla stessa approvato ed aggiornato annualmente tenendo conto delle priorità di intervento e della valutazione dei rischi.

4. La disciplina del procedimento di concessione dei contributi è definita con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione sono ricompresi nel programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.

Art. 9

(Interventi urgenti e indifferibili).

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all'articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione, da parte dei Comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge, di interventi di somma urgenza, come definiti dall'articolo 15ter, comma 10, della l.r. 12/1996, introdotto dall'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19 (3).

2. La disciplina del procedimento di concessione dei contributi di cui al comma 1 è definita con deliberazione della Giunta regionale.

3. Qualora gli interventi riguardino settori di competenza regionale, o si presentino comunque di notevole estensione ovvero assumano tipologie o caratteristiche ritenute tecnicamente complesse, gli stessi sono realizzati direttamente dalla Regione.

4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato (4).

CAPO IV

SOCCORSO

Art. 10

(Segnalazione di calamità).

1. I Comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico nell'ambito del proprio territorio. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, sono segnalate al centro operativo della protezione civile.

2. L'obbligo di segnalazione spetta anche a chiunque abbia accertato le situazioni di cui al comma 1. La segnalazione è effettuata al Sindaco del Comune interessato ovvero al centro operativo della protezione civile.

3. Restano fermi gli obblighi e le competenze del Sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi della normativa vigente, compresa l'informazione alla popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Art. 11

(Interventi dei Comuni).

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, ogni Comune adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal fine predispone un piano di emergenza, anche in forma associata attraverso le Comunità montane.

2. Al verificarsi della calamità in ambito comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3. Quando l'evento non può essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, anche in forma associata attraverso la Comunità montana, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze al Presidente della Giunta regionale.

4. La Regione provvede al rimborso alle amministrazioni comunali interessate delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Alla concessione dei rimborsi di cui al comma 4 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 12

(Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica).

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le competenze di protezione civile che le leggi statali attribuiscono al Presidente dell'amministrazione provinciale e al Prefetto.

2. In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, può dichiarare con proprio decreto l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona del territorio regionale interessata.

3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente comunicato alla struttura nazionale competente in materia di protezione civile e ai Comuni interessati. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione, il Sindaco rende noto lo stato di calamità mediante avviso da esporre all'albo pretorio ed in altri spazi idonei. Della dichiarazione dello stato di calamità è curata altresì la diffusione mediante i mezzi di comunicazione di massa.

4. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare l'intervento tempestivo e coordinato dei diversi servizi regionali, può convocare il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5.

5. Il Presidente della Giunta regionale, per mezzo della struttura regionale competente in materia di protezione civile, assicura la direzione e la gestione unificate di tutte le componenti interne ed esterne all'amministrazione regionale, necessarie al superamento dell'evento calamitoso.

6. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica si provvede nella stessa forma e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13

(Contributi agli enti locali).

1. La Regione, in presenza del decreto attestante l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, concorre, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, alle spese sostenute dagli enti locali per assicurare temporaneamente alle popolazioni interessate da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il sostentamento e l'ospitalità necessari, e per realizzare gli interventi urgenti che permettano il tempestivo utilizzo, ove possibile, delle abitazioni danneggiate, nonché ogni altro intervento atto a garantire le condizioni essenziali di vivibilità.

2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 14

(Pronto intervento).

1. Al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, che per la loro natura o estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni ordinariamente competenti, ovvero debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la Giunta regionale può provvedere a tutti gli interventi di carattere urgente e indifferibile, non sostenuti dagli enti locali, diretti al superamento della calamità.

2. Gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento ai lavori finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, al ripristino dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature o di altre opere igieniche, alla costruzione di ricoveri provvisori per le persone rimaste senza alloggio, alla fornitura di beni e servizi, rivestono carattere di somma e imperiosa urgenza e sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato.

Art. 15

(Soccorso sanitario).

1. Alla direzione delle attività di primo soccorso, di assistenza sanitaria e di profilassi provvede, in accordo con gli altri servizi di soccorso, l'Azienda USL della Valle d'Aosta attraverso la propria organizzazione.

Art. 16

(Volontariato).

1. La Regione riconosce il ruolo essenziale del volontariato, assicurandone la partecipazione alle attività di protezione civile.

2. A seguito della dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile assume il coordinamento dell'attività svolta nel territorio delimitato, da squadre di soccorso, associazioni, comitati e volontari in genere, anche se provenienti da altre regioni.

Art. 17

(Disciplina dei trasporti).

1. Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto nel territorio ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono regolati in base alle disposizioni emanate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 18

(Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).

1. Le opere previste dagli articoli 8, 9, 11, 13 e 14 sono considerate, a tutti gli effetti, opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

CAPO V

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Art. 19

(Interventi relativi alle opere pubbliche).

1. Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici pubblici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o danneggiati.

2. Per gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.

3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20

(Contributi alle attività produttive).

1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato. (6)

2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.

3. Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attività svolta prima dell'evento calamitoso, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.

Art. 21

(Contributi al settore agricolo).

1. A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato. (7)

2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 decidano di riprendere l'attività produttiva svolta in precedenza, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, dalla sua incidenza nel tessuto produttivo regionale, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.

Art. 22

(Contributi per le abitazioni e per i beni mobili).

1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui all'articolo 12, comma 2, per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.

2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del:

a) sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori;

b) quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile a favore di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.

3. Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dai proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, ad esclusione dei beni di lusso, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.

5. Nei casi di cui al comma 3, sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale:

a) la tipologia dei beni mobili ammessi a contributo;

b) la misura massima del contributo erogabile, suddivisa anche in relazione alla tipologia dei beni interessati.

Art. 23

(Limiti di cumulo ed esclusioni).

1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità e non sono concessi per i danni derivanti dall'interruzione o dalla cessazione dell'attività, nonché per i danni derivanti dalla perdita di produzione agricola.

2. E' fatto in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, statali o regionali più favorevoli.

3. I contributi già percepiti per le stesse finalità sono considerati anticipazioni rispetto alle provvidenze più favorevoli di cui al comma 2.

Art. 24

(Beni assicurati).

1. Qualora i beni danneggiati o distrutti siano assicurati e sempre che il risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice corrisponda ad almeno il sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, i contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi per l'integrale copertura della parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla società assicuratrice.

2. Nel caso in cui il risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice sia inferiore alla percentuale di cui al comma 1, i contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla società assicuratrice.

Art. 25

(Procedimenti amministrativi).

1. Alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile ai sensi di tali articoli, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 52160, 52180 e 38280 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai capi II e III, ad eccezione di quelle richiamate al comma 1, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 37840 e 37860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi, che assumono le seguenti nuove denominazioni:

a) cap. 37840: "Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi";

b) cap. 37860: "Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi".

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV gravano sulle risorse disponibili sul capitolo 37960 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi, che assume la seguente nuova denominazione:

a) cap. 37960: "Fondo per interventi urgenti e inderogabili per il superamento di eccezionali calamità o avversità atmosferiche".

4. La gestione del fondo di cui al comma 3, lettera a), è assimilabile a quella del fondo di riserva per le spese impreviste.

5. (8)

6. La spesa per gli interventi per il superamento dell'emergenza di cui al capo V grava prioritariamente sugli stanziamenti di bilancio attribuiti alle strutture operative competenti con riferimento alla natura degli interventi stessi, anche se comportano la modifica di piani operativi annuali già formalmente approvati. Le variazioni di bilancio eventualmente necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

(Disposizioni urbanistiche) (5)

1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, le aree interessate dal dissesto sono classificate come aree ad elevata pericolosità idrogeologica e in esse si applicano rispettivamente i vincoli di utilizzo previsti dagli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), per le aree a pericolosità più elevata per frana, inondazione, valanga o slavina, nelle more dell'approvazione da parte dei Comuni della revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della l.r. 11/1998.

2. In caso di calamità riferibili a valanghe o slavine, in relazione alle quali le possibili opere di protezione specifiche risultino tecnicamente o economicamente non compatibili con le preesistenti destinazioni d'uso del territorio, gli immobili privati destinati a seconda casa danneggiati, ma non completamente distrutti, possono essere ripristinati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 11/1998, secondo le indicazioni della concessione edilizia, interamente a cura e spese del proprietario e resi fruibili, sotto la responsabilità esclusiva del proprietario, solo nel periodo estivo in assenza di pericolo valanghivo. Di tale condizione è data notizia in ogni certificazione urbanistica concernente l'immobile interessato.

Art. 28

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 si applicano anche alle domande presentate in applicazione di altre normative inerenti le medesime finalità, purché le stesse non siano state definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i richiedenti devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di protezione civile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2000).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi dovuti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella regione nel mese di ottobre 2000, di cui allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 502 del 13 ottobre 2000.

2. Per l'evento di cui al comma 1, le spese sostenute dagli enti locali ai sensi degli articoli 11 e 13 sono interamente a carico dell'amministrazione regionale e sono finanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26.

Art. 30

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 2021, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto conto degli studi di settore predisposti ed in attuazione del piano stralcio di cui all'articolo 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398. (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, predispone il piano degli interventi programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente legge.".

(2) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 5 agosto 2021, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. Per gli interventi di cui al comma 1, realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all'articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili da parte dei Comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge.".

(4) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 9 recitava:

"4. I lavori di cui ai commi 1 e 3, se dichiarati di somma o imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione procedente, sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato.".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 recitava:

"(Disposizioni urbanistiche)

1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, i Comuni provvedono alla revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativamente alle porzioni di territorio interessate dall'evento, entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Nelle aree interessate dall'evento, in assenza della revisione di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate e il ripristino dei servizi primari. La manutenzione straordinaria è preceduta da una valutazione del rischio e della possibilità di realizzare idonee opere di protezione.".

(6) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.".

(7) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 21 recitava:

"1. A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.".

(8) Comma abrogato dal comma 3 dell'articolo 36 della L.R. 29 luglio 2024, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 26 recitava:

"5. Per l'attuazione degli interventi di primo soccorso di cui all'articolo 14, in mancanza di fondi a ciò destinati, è ammesso, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni e integrazioni, l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri capitoli di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con variazioni di bilancio tramite deliberazioni della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.".