Legge regionale 26 maggio 1993, n. 49 - Testo storico
Legge regionale n. 49 del 26 05 1993
Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25
Interpretazione autentica dell’articolo 20 della Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).
1. Al fine dell’applicazione del 1o comma dell’articolo 20 della Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, per quanto concerne i danni a beni immobili, sono considerati imprenditori anche i proprietari che abbiano precedentemente esercitato direttamente, negli immobili danneggiati, l’attività produttiva in atto al momento del verificarsi dell’evento calamitoso.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.