Legge regionale 26 maggio 1993, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Interpretazione autentica dell’articolo 20 della Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

Art. 1

1. Al fine dell’applicazione del 1o comma dell’articolo 20 della Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, per quanto concerne i danni a beni immobili, sono considerati imprenditori anche i proprietari che abbiano precedentemente esercitato direttamente, negli immobili danneggiati, l’attività produttiva in atto al momento del verificarsi dell’evento calamitoso.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.