Legge regionale 21 agosto 1990, n. 49 - Testo storico
Legge regionale n. 49 del 21 08 1990
Bollettino ufficiale 21 8 1990 n. 34
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 1990, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
(Assestamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:
in aumento L. 182.465.245.514
in diminuzione L. 36.660.284.402
differenza L. + 145.804.961.112
(Assestamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento o in diminuzione quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:
in aumento L. 158.009.045.880
in diminuzione L. 87.246.079.751
differenza L. + 70.762.966.129
(Variazioni di bilancio Parte Entrata e Parte Spesa)
1. Lo stato di previsione della competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 1990 viene modificato per effetto delle variazioni analiticamente riportate nei successivi articoli nn. 4, 5 e 6 come segue:
PARTE ENTRATA
in aumento L. 56.904.240.526
PARTE SPESA
in diminuzione L. 905.065.000
in aumento L. 57.809.305.526
(Variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione - Parte Entrata)
1. È approvata la seguente variazione in aumento al sottoindicato capitolo della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990: Cap. 00010 " Avanzo di amministrazione L. 56.904.240.526
(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato non impegnati nell’anno 1990 - Parte Spesa)
1. Per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l’esercizio 1989 e non impegnati, sono approvate le variazioni in aumento per complessive lire 6.226.678.823 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione } per l’esercizio 1990, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.
(Variazioni di bilancio - Parte Spesa)
1. Sono approvate le seguenti variazioni ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990, quali risultano analiticamente dalle sottoindicate tabelle allegate alla presente legge:
in diminuzione (tabella D1) L. 905.065.000
in aumento (tabella D2) L. 51.582.626.703
(Pareggio del bilancio)
1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, viene così determinato:
Entrata L. 591.706.961.112
Spesa L. 507.164.966.129
2. Il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 pareggia nella risultanza di lire 1.588.475.870.526 per effetto delle seguenti variazioni: Lire 56.904.240.526 - variazioni approvate con la presente legge
Lire 3.853.695.000 - per iscrizioni di assegnazioni statali e per variazioni a capitoli di contabilità speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 e dell’articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
Lire 44.935.000 - per variazioni approvate con la legge regionale 24 aprile 1990, n. 23
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Assestamento dei residui attivi del bilancio 1990 della Valle d’Aosta (articolo 1)
Assestamento dei residui passivi del bilancio 1990 della Valle d’Aosta (articolo 2)
Variazioni del bilancio (parte spesa) per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato non impegnati nell’anno 1990 (articolo 5)
TITOLO DEDOTTO
Variazioni in diminuzione ed in aumento al bilancio (parte spesa) di previsione 1990 della Valle d’Aosta (articolo 6)