Legge regionale 16 giugno 1988, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Modificazione alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, concernente disciplina dei trasporti collettivi di persone e di cose.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 46 (tessera e libera circolazione) della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente norme per la disciplina dei servizi di trasporto collettivo)

1. I primi cinque commi dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, già modificati dall'articolo unico dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, sono sostituiti dai seguenti:

" Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui ai successivi commi cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:

a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della MCTC per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di PS) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;

c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod. 16.

Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80 percento, i non vedenti, i sordomuti, i rispettivi accompagnatori, le persone con più di 65 anni di età, residenti in Valle d'Aosta, nonché i giovani di leva che effettuano il servizio militare e il servizio civile in Valle d'Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

Le persone con più di anni 60 di età residenti in Valle d'Aosta accedono ai servizi di trasporto pubblico con biglietti a tariffa pari alla metà di quella ordinaria, ottenibili con le stesse modalità (buoni di viaggio e tessera individuale) previste per i soggetti di cui al quarto comma.

La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di persone invalide e/ o anziane.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.