Legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 - Testo storico
Legge regionale n. 49 del 18 08 1986
Bollettino ufficiale 17 10 1986 n. 13, 1° S.S. al n. 25 del 10 10 1986
Applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
(Finalità )
1. La presente legge regionale applica in Valle d'Aosta il regime di aiuti comunitari recati dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
(Applicazione regime aiuti comunitari)
1. È istituito in Valle d'Aosta il regime di aiuti comunitari recati dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985.
2. Sono adottate le disposizioni applicative del Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 allegate alla presente legge per farne parte integrante.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la prima attuazione degli interventi previsti nelle disposizioni applicative di cui all'articolo 2, di seguito elencati, sono autorizzate per l'anno 1986 le seguenti spese per complessive lire 4.315.595.000, che graveranno sui capitoli di nuova istituzione a fianco indicati:
a) Aiuti in conto capitale agli investimenti nelle aziende agricole nonché aiuti nelle zone svantaggiate a propensione turistica o artigianale L. 2.000.000.000 cap. 34905
b) Aiuti speciali ai giovani agricoltori premio di insediamento in c/ capitale L. 150.000.000 cap. 34910
c) Aiuti per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole L. 55.595.000 cap. 34920
d) Aiuti integrativi di avviamento alle associazioni agricole per i servizi di sostituzione L. 50.000.000 cap. 34925
e) Aiuti di avviamento alle associazioni agricole per l'assistenza interaziendale, i servizi di sostituzione e di gestione L. 10.000.000 cap. 34930
f) Aiuti agli investimenti collettivi destinati alla produzione di foraggi L. 100.000.000 cap. 34935
g) Misure forestali nelle aziende agricole L. 50.000.000 cap. 34940
h) Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate L. 1.900.000.000 cap. 34945
2. A decorrere dall'anno 1987 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
3. Per la concessione di aiuti speciali ai giovani agricoltori di cui alle disposizioni applicative del citato articolo 2 è autorizzato per l'esercizio 1986 un limite di impegno di lire 50.000.000 per la durata di anni 15 che graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 34915 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
4. I rimborsi a valere sui fondi CEE saranno iscritti a titoli di recupero sul capitolo n. 9850 "Recuperi di somme provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia per lo sviluppo dell'agricoltura. Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985 LR 18 agosto 1986, n. 49 " che viene istituito nella parte entrata del bilancio per l'anno in corso e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.
5. Alla copertura dell'onere di complessive lire 4.365.595.000 di cui ai precedenti commi 1 e 3 si provvede:
- per l'anno 1986 mediante riduzione degli stanziamenti di lire 1.700.000.000 e di lire 2.665.595.000 rispettivamente iscritti ai capitoli n. 28220 e 28230 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986, i quali presentano la necessaria disponibilità.
- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 100.000.000 delle risorse iscritte al programma 2.2.1.06. Difesa del suolo - del bilancio pluriennale 1986/ 1988.
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 28220 Spese per la concessione dell'indennità compensativa annua a conduttori di aziende agricole
LR 4 maggio 1984, n. 13 L. 1.700.000.000
Cap. 28230 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la concessione a imprenditori agricoli della indennità compensativa annua prevista dalla direttiva CEE n. 268/ 75 e successive modificazioni e integrazioni
L. 4 giugno 1984, n. 194 articolo 19 L. 2.665.595.000
Variazione in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.06. Interventi per l'attuazione delle direttive CEE in agricoltura
Capitoli di nuova istituzione
N. 34905 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole anche per investimenti di carattere turistico e artigianale
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 2.000.000.000
N. 34910 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi per premio di insediamento ai giovani agricoltori
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985.
LR 18 agosto 1986, n. 49 l. 150.000.000
N. 34915 cod. 2.1.2.4.3.4.10.10.04. Concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da giovani agricoltori per le spese di primo insediamento
- prime rate
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 50.000.000
N. 34920 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi per la tenuta della contabilità aziendale
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 55.595.000
N. 34925 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi integrativi di avviamento alle associazioni agricole per i servizi di sostituzione
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 50.000.000
N. 34930 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi di avviamento alle associazioni agricole per l'assistenza interaziendale, i servizi di sostituzione e di gestione
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 10.000.000
N. 34935 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi sugli investimenti collettivi destinati alla produzione di foraggi
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
L. 100.000.000
N. 34940 cod. 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Contributi ad aziende agricole per l'attuazione di misure forestali Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 50.000.000
N. 34945 cod. 2.1.1.6.3.2.10.10.04. Contributi per la concessione dell'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate
Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985
LR 18 agosto 1986, n. 49 L. 1.900.000.000
Totale in aumento L. 4.365.595.000
2. È altresì istituito nella parte entrata - categoria 3.12. Ricuperi, rimborsi e concorsi il capitolo n. 9850 recante la seguente denominazione " Recuperi di somme provenienti dal Fondo Europeo agricolo d'orientamento e garanzia per lo sviluppo dell'agricoltura - Reg. CEE 797/ 85 del 12 marzo 1985 - LR 18 agosto 1986, n. 49 (Codificazione 3.4.1.).
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49: disposizioni applicative del regolamento
CEE 797/1985 relativo all'efficienza delle strutture agrarie.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
A. Disposizioni generali
1. Riferimenti normativi
Le presenti disposizioni disciplinano principalmente gli argomenti demandati alle decisioni
e scelte degli Stati membri. Gli altri argomenti vengono applicati così come disciplinati dal regolamento CEE 797/ 85.
2. Classificazione territori
Per zone agricole svantaggiate si intendono
quelle stabilite conformemente agli articoli 2 e
3 della Direttiva CEE n. 268/ 75.
3. Servizi di sviluppo
Gli interventi previsti agli articoli 9, 10, 12,
21, 22 del regolamento vengono applicati in collegamento tra di loro e con le azioni previste dal
regolamento CEE 270/ 79 sulla divulgazione agricola al fine di creare un complesso organico di
attività denominato " Servizi di sviluppo " finalizzato alla crescita professionale ed imprenditoriale
degli addetti agricoli.
4. Disposizioni finanziarie
Le agevolazioni sono calcolate in lire italiane applicando all'importo in ECU il tasso di conversione vigente al primo gennaio dell'anno di
emissione del provvedimento di impegno.
Ai fini del rimborso previsto dalla CEE degli
aiuti concessi, vengono elaborati appositi rendiconti secondo i modulari e i tempi stabiliti dalla
CEE e dal Ministero Agricoltura e Foreste.
L'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale - Servizio di Assistenza Tecnico, Economico, Sociale e di Sviluppo provvede
a trasmettere al Ministero Agricoltura e Foreste
la rendicontazione entro il 30 aprile di ogni anno. Per eventuali controlli da parte della CEE,
la Regione tiene le pratiche riguardanti gli aiuti almeno per i cinque anni successivi alla erogazione degli aiuti stessi e, nel caso di lavori od acquisti, per il numero di anni per i quali vige
l'obbligo di destinazione degli stessi.
B. Disposizioni specifiche
1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
1. (Beneficiari)
Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo 1 del regolamento CEE 797/ 85 i seguenti imprenditori agricoli:
a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni anche in mancanza
di accordi con il concedente, ovvero mezzadri
e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti, loro familiari
coadiuvanti in forma stabile e permanente;
b) i proprietari, usufruttuari e affittuari conduttori; c) le cooperative agricole costituite ai sensi
della legislazione sulla cooperazione;
d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in
forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari
o di cui abbiano comunque la
disponibilità.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
2. (Requisiti dell'imprenditore)
Per usufruire delle provvidenze di cui al titolo
1 del citato regolamento CEE 797/ 85 l'imprenditore deve:
- possedere una sufficiente capacità professionale; - presentare un piano di miglioramento dell'azienda;
- impegnarsi a tenere una contabilità semplificata, con le eccezioni applicate dall'
articolo 1 punto d) del regolamento CEE
797/ 85;
- esercitare l'attività agricola a titolo principale. Esercita l'attività agricola a titolo principale, ai fini del regolamento CEE 797/ 85, la persona fisica già definita ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 8 della legge regionale n. 49 del 28
luglio 1978, che abbia un reddito proveniente
dall'azienda agricola pari o superiore al
50 percento del suo reddito totale e dedichi all'azienda agricola più della metà del suo tempo di lavoro.
L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo di cui sopra è effettuato dal Servizio di Assistenza Tecnico, Economico, Sociale
e di Sviluppo Agricolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento
CEE 797/ 85, cui le società di persone devono soddisfare, sono le seguenti:
- Avere la forma giuridica di società in nome
collettivo o società semplice di cui al
Codice Civile;
- avere una durata di almeno sei anni;
Tenuto conto dell'importanza dell'agricoltura
a tempo parziale nel contesto ambientale
e socio - economico, per la realizzazione di infrastrutture al servizio di più aziende agricole
e purché l'opera risulti di prevalente uso ed
interesse agricolo può essere ammessa la presenza di imprenditori agricoli non a titolo
principale nelle cooperative, consorzi, enti od associazioni di beneficiari, a condizione che
almeno il 20 percento del soci sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4
3. (Capacità professionali)
Il requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7 paragrafo 1, del regolamento CEE 797/ 85 è accertato
da una apposita Commissione nominata
dalla Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali
maggiormente rappresentative e da funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e del Servizio di Assistenza Tecnico, Economico, Sociale e di Sviluppo Agricolo.
La capacità professionale è presunta:
- per le persone che abbiano esercitato per più di due anni attività agricola: come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- per le persone che siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di
scuola media superiore, di istituto professionale o dell'Institut Agricole Régional,
nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
- per le persone che abbiano frequentato con successo dei corsi di qualificazione
professionale effettuati ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e del successivo punto 10 (Corsi di formazione) del presente
allegato, o dei corsi di formazione complementare istituiti ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, terzo trattino del regolamento
CEE 797/ 85.
Per le cooperative, consorzi, enti od associazioni
di beneficiari, la capacità professionale è richiesta per i responsabili delle forme associative.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5
4. (Reddito di riferimento)
L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale - Servizio di Assistenza Tecnico, Economico, Sociale e di Sviluppo Agricolo,
sulla base dei dati forniti entro il 31 ottobre di ciascun anno dall'Istituto Centrale di
Statistica, determina entro il 30 novembre di ciascun anno, il reddito di riferimento per la concessione degli aiuti agli investimenti ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 2 del regolamento CEE 797/ 85. Per il 1985 tale reddito è fissato nell'importo determinato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per il 1984 (16.226.000) incrementato del 15 percento ed è pertanto pari a L. 18.660.000.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6
5. (Agevolazioni agli investimenti)
Il regime di aiuti concerne gli investimenti necessari alla realizzazione dei piani di miglioramento approvati dall'Assessorato Agricoltura,
Foreste ed Ambiente Naturale, sentito
l'apposito Comitato consultivo indicato all'ultimo comma del presente articolo.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
i cui piani di miglioramento siano stati approvanti entro il 30 settembre 1987, possono beneficiare
dei seguenti aiuti agli investimenti -
per i volumi massimi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, per le aziende singole e dall'articolo 6,
paragrafo 4, per le aziende associate, del regolamento CEE 797/ 85:
- contributi in conto capitale fino ad un
massimo del 55 percento dell'importo dell'investimento per i beni immobili e del 40 percento per
gli altri tipi di investimento nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva
75/ 268/ CEE, oppure in alternativa
- concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindecennale e
prestiti di durata decennale in misura tale
che non superi, attualizzato, rispettivamente
il 55 percento dell'investimento per i beni
immobili e del 40 percento per gli altri tipi di investimento. Il tasso massimo di riferimento da prendere
in considerazione al fine della determinazione
del contributo regionale è quello
vigente alla data della concessione del beneficio stesso.
Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste
ed Ambiente Naturale, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire un Comitato consultivo, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza
dei piani di miglioramento aziendali, diretti all'ammortamento e al potenziamento delle
strutture agricole, ai principi ed alle disposizioni comunitarie. Le pratiche saranno istruite
dal Servizio di Assistenza Tecnica Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo, sentito il parere non vincolante del tecnico di zona
sulla fattibilità economica del piano di miglioramento aziendale.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7
6. (Garanzie fidejussorie)
Agli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento sia stato approvato, e che abbiano
ottenuto il nulla osta per la concessione del
concorso nel pagamento degli interessi, ma
non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti
di credito, è concessa, da parte della Sezione speciale del Fondo interbancario di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione
per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.
Per le modalità ed i limiti della fidejussione, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
fino al limite massimo di finanziamenti garantiti di lire 2.000.000.000; qualora il valore dei terreni in proprietà del richiedente non fosse ritenuto sufficiente dagli Istituti di credito a garantire l'operazione.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8
7. (Piano di miglioramento)
Il piano di miglioramento dell'azienda deve dimostrare, tramite un calcolo specifico di cui al modulo allegato, che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione economica dell'azienda e che la realizzazione del medesimo ne produrrà un miglioramento
duraturo e sostanziale; in particolare il miglioramento dovrà constatarsi per il reddito da lavoro,
per unità di lavoro umano( ULU) e per azienda.
Tuttavia, tale piano può essere approvato anche nel caso non preveda un miglioramento
duraturo e sostanziale della situazione, ma
l'imprenditore dimostri la necessità del piano per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda interessata.
La situazione dell'azienda e della sua economia dovrà presentare un limite di reddito da
lavoro per ULU inferiore a quello di riferimento.
L'ULU rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento
ad un impiego di tempo che, ai fini
dell'attuazione del regolamento CEE 797/ 85, è stabilito in un ammontare pari o superiore a 1.520 ore annue (equivalenti a 190 giornate
lavorative di 8 ore) per le aziende situate sino a 700 mt. sul livello del mare e in un ammontare pari o superiore a 1.168 ore lavorative (equivalenti a 146 giornate lavorative di 8 ore) per le aziende situate oltre 700 mt. sul livello del mare calcolate sulla base di apposite tabelle Ha / coltura stabilite dall'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Servizio di Assistenza Tecnico, Economico, Sociale e di Sviluppo Agricolo.
Nella situazione iniziale l'ampiezza dell'azienda può essere inferiore a quella sopra indicata purché il limite suddetto sia raggiunto nella situazione finale.
La riduzione del numero di ore annue corrispondenti ad una ULU, dalle 2.300 fissate in
applicazione della direttiva 72/ 159/ CEE alle 1.520- 1.168 attuali, risponde all'esigenza di tener conto dell'evoluzione che nel frattempo
si è verificata nel lavoro in agricoltura e di consentire un raffronto significativo tra reddito derivante dall'azienda agricola e reddito
negli altri settori.
Negli ultimi tredici anni, infatti, il tempo di lavoro dei lavoratori extra - agricoli ha subito una diminuzione generalizzata.
B. Disposizioni specifiche
2. Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9
Gli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori,
di cui all'articolo 7 del regolamento CEE
797/ 85, sono concessi quando questi assumono
la titolarità o la contitolarità dell'azienda che dovrà comportarne la responsabilità o la corresponsabilità giuridica sia sotto il profilo civile che
sotto il profilo fiscale. La contitolarità può essere provata alternativamente:
a) dai documenti che comprovino l'acquisizione,
dopo l'entrata in vigore del regolamento,
almeno al 50 percento, del terreno dove insiste
l'azienda, a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
b) dai documenti che comprovino, dopo l'entrata
in vigore del regolamento, la cointestazione, almeno al 50 percento, del contratto d'affitto
del terreno dove insiste l'azienda;
c) da un atto pubblico o scrittura privata autenticata sottoscritta dal giovane agricoltore
e dal possessore del terreno, dove insiste l'azienda, da cui risulti l'imputazione fiscale,
non prima dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento, al giovane agricoltore di una quota pari almeno al
50 percento del reddito agrario, ai sensi dell'articolo 29
del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
Nel caso di cui alla lettera c) il giovane agricoltore dovrà anche comprovare, con un atto
pubblico o scrittura privata autenticata, la comproprietà delle dotazioni e delle scorte presenti
in azienda.
Tali aiuti sono concessi anche nel caso in cui
i giovani si associno per la conduzione dell'azienda.
I suddetti aiuti consistono in:
- un premio di primo insediamento di 7.500
ECU sotto forma di contributo " una tantum ";
- un concorso nel pagamento degli interessi del
5 percento per la durata di quindici anni a fronte
dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda.
È ammessa la capitalizzazione del concorso
degli interessi fino ad un importo massimo
di 7.500 ECU.
Ai giovani agricoltori che entro cinque anni
dal loro primo insediamento nell'azienda agricola presentino un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CEE 797/ 85, è concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 percento del contributo.
Per poter beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo, i giovani agricoltori devono acquisire, al più tardi entro due anni successivi al
loro primo insediamento nell'azienda, una sufficiente qualifica professionale accertata sulla base
dei criteri fissati al punto 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole), paragrafo 3 (Capacità professionali) del presente allegato.
B. Disposizioni specifiche
3. Aiuti per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10
Agli imprenditori agricoli a titolo principale,
che ne facciano richiesta e che si impegnino
a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento CEE 797/ 85, è concesso un contributo di 1.050 ECU erogabile in quattro rate annuali di pari importo.
B. Disposizioni specifiche
4. Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per l'assistenza interaziendale
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11
Alle Associazioni di produttori agricoli, che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 10 del regolamento CEE 797/ 85, è concesso, su richiesta, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
L'ammontare del contributo per Associazione è fissato al massimo in 15.000 ECU e varia a seconda del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune.
Per le modalità di costituzione di tali Associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge 9
maggio 1975, n. 153.
B. Disposizioni specifiche
5. Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di sostituzione
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12
1. (Scopi)
La Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati (Cooperative o consorzi) aventi come
finalità la prestazione di servizi di sostituzione nelle aziende agricole, di cui all'articolo 11 del regolamento CEE 797/ 85.
Le associazioni, cooperative o consorzi hanno
lo scopo di organizzare la fornitura di servizi specializzati agli imprenditori singoli o associati (cooperative o consorzi) nei seguenti casi:
a) rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda o di un suo coadiuvante
o dipendente fisso indisponibili per motivi di malattia, infortunio, maternità, cure, formazione professionale o cariche elettive politiche o sindacali, riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali;
b) fabbisogno supplementare di mano d'opera per cause di forza maggiore quali: incendi, uragani, inondazioni, terremoti, siccità ed altre calamità naturali.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13
2. (Condizioni)
Ai fini del riconoscimento, l'associazione, cooperativa o consorzio per il servizio di sostituzione deve altresì soddisfare le seguenti
condizioni:
a) ciascun operatore, all'atto della sua adesione, deve possedere la capacità professionale
inerente al servizio che intende
prestare.
Si considera in possesso di tale requisito l'operatore che si trova nella condizione prevista nel punto 1, paragrafo 3 (Capacità professionali) del presente allegato;
b) ciascun operatore, all'atto della sua adesione, e/ o in seguito ai sopraggiunti mutamenti
deve dichiarare la sua
disponibilità di tempo in rapporto alle sue condizioni di lavoro;
c) lo statuto dovrà prevedere l'impegno, per ciascun socio, di utilizzare i servizi di sostituzione per un numero minimo di giornate
annue;
d) lo statuto dovrà definire i criteri e l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione
all'associazione;
e) l'associazione, cooperativa o consorzio
deve tenere una contabilità ordinaria e
presentare annualmente un bilancio;
f) verranno riconosciute le associaizoni di agricoltori formate da un numero di soci
non inferiori a sei unità, nonché le cooperative
o i consorzi costituiti per analoghe
finalità;
g) la durata minima dell'associazione, cooperativa o consorzio riconosciuti deve essere
di almeno 10 anni.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14
3. (Riconoscimento)
Le forme associative sopra indicate verranno riconosciute dall'Assessorato Agricoltura,
Foreste ed Ambiente Naturale che ne
approverà lo statuto contestualmente alla delibera di riconoscimento.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15
4. (Agevolazioni)
L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale può assegnare i seguenti contributi:
a) per le associazioni, le cooperative o i consorzi riconosciuti, un aiuto di avviamento
di 12.000 ECU ripartito sui primi
cinque anni di attività, per agente di sostituzione impiegato a tempo pieno in
qualità di dipendente;
b) per le associazioni, le cooperative o i consorzi riconosciuti l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale
può integrare tale contributo sino a coprire rispettivamente il 75 percento del costo globale
annuo dell'agente di sostituzione e
il 75 percento delle spese di funzionamento amministrativo. B. Disposizioni specifiche
6. Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16
Alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 12 del regolamento CEE
797/ 85 è concesso su richiesta un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
L'ammontare del contributo per associazione
è fissato al massimo in 12.000 ECU per agente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi 5 anni di attività di ogni agente in
5 rate annuali di pari importo.
In alternativa possono essere concesse le agevolazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 6 del
regolamento CEE 797/ 85 ad imprenditori agricoli a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione.
Le associazioni per poter essere riconosciute debbono:
- essere costituite con l'atto pubblico;
- prevedere una durata minima di almeno 10
anni;
- prevedere il voto pro - capite;
- essere formate da un numero di soci non inferiore a 15 unità;
- definire nello statuto le condizioni di gestione che dovrà prevedere:
a) che i tecnici preposti alle analisi dei risultati siano in possesso della qualifica di tecnici agricoli;
b) la tenuta della contabilità e di un bilancio annuale;
c) i criteri e l'ammontare annuo degli oneri
di partecipazione all'associazione.
B. Disposizioni specifiche
7. Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17
A favore delle attività agricole svolte nelle zone agricole svantaggiate della regione è prevista
la concessione di un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi permanenti, entro i limiti e le condizioni sottoelencate.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18
1. (Condizioni)
L'indennità compensativa è concessa agli imprenditori agricoli che:
- coltivano almeno tre Ha di SAU;
- si impegnano a proseguire l'attività agricola conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1
della Direttiva 75/ 268/ CEE per almeno un quinquennio, a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Da tale impegno può essere esonerato l'imprenditore che:
- pur garantendo la continuità di sfruttamento delle superfici interessate, cessa
l'attività agricola;
- si trova in situazione di forza maggiore, in particolare, in caso di espropriazione
o di acquisizione per pubblica utilità;
- percepisce una pensione di vecchiaia. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19
2. (Importi)
L'importo dell'indennità compensativa è fissato in 101 ECU per unità di bestiame adulto
( UBA) od eventualmente, per Ha, in funzione
della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed
entro i limiti sottoindicati:
a) per la produzione bovina, equina, ovina
e caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame. L'importo
totale dell'indennità è di 101 ECU x
UBA, o per Ha di superficie foraggera.
Per il calcolo dell'indennità possono essere prese in considerazione le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione.
Tuttavia il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, non può superare le
20 unità.
b) per produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata,
previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di
quella destinata alla produzione del frumento e alla superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi,
superiori a 0,5 Ha per azienda.
c) se il beneficiario di un'indennità compensativa effettua l'imboschimento di parte o
di tutte le superfici a coltivazioni che servono
di base per il calcolo dell'indennità,
tali superfici sono assunte nel calcolo dell'indennità per una durata massima di 15
anni, a decorrere dalla data dell'imboschimento.
B. Disposizioni specifiche
8. Aiuti nelle zone agricole svantaggiate a propensione turistica o artigianale
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 20
Nelle zone svantaggiate a propensione turistica
o artigianale, che verranno individuate con atto della Giunta, sentita le Comunità Montane interessate, il piano di miglioramento, di cui al punto 1, paragrafo 7 (Piano di miglioramento)
del presente allegato, può prevedere investimenti di carattere turistico e artigianale da effettuare nell'azienda agricola.
Per tali investimenti può essere ammesso un ammontare fino al limite di 40.000 ECU per azienda.
B. Disposizioni specifiche
9. Aiuti agli investimenti colletivi destinati alla produzione di foraggi
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21
Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento CEE 797/ 85 possono
essere concessi aiuti agli investimenti collettivi (effettuati da parte di enti pubblici, consorzi, consorterie, ecc.) per la produzione di foraggi,
il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri
per le mandrie.
I contributi vengono concessi in conto capitale
fino alla percentuale del 75 percento della spesa ammissibile nei limiti previsti dall'articolo 17, paragrafo
3, del regolamento CEE 797/ 85.
B. Disposizioni specifiche
10. Misure forestali nelle aziende agricole
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 22
A norma del Titolo VI del Regolamento CEE
797/ 85, alle aziende agricole condotte da imprenditori a titolo principale possono essere concessi
aiuti per l'imboschimento di superfici agricole,
per investimenti, per il miglioramento delle superfici boscate, e per la sistemazione di frangivento,
fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali. Rientrano in questi investimenti le spese di adattamento del macchinario agricolo ai lavori
di selvicoltura.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 23
1. (Tipi di investimento)
Gli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate possono riguardare:
- le operazioni volte a convertire i cedui in
alto fusto e le utilizzazioni del bosco ceduo
che pratichino il trattamento " a sterzo " anzichè il taglio a raso con riserva di matricine;
- il rinfoltimento dei boschi cedui e delle fustaie che si trovano in condizioni di degradazione
e di densità rada, mediante un'azione
di propagginatura dei giovani polloni posti all'esterno delle ceppaie, oppure il rilascio, nelle utilizzazioni, di
matricine di età multipla del turno per favorire l'aumento di densità delle ceppaie;
oppure mediante l'impianto di essenze adatte all'ambiente;
- gli interventi di risanamento nei castagneti selvatici o da frutto mediante operazioni
di taglio dei soggetti fortemente colpiti e
di potatura fitosanitaria nelle parti di chiome
colpite da cancro corticale o da mal
dell'inchiostro;
- l'introduzione, nei castagneti da frutto suscettibili, per giacitura e vicinanza all'azienda
agricola, di raccolta del prodotto,
di cultivars di marroni in sostituzione della castagna da farina mediante apposite operazioni di innesto;
- la trasformazione dei cedui castanili e dei castagneti da frutto abbandonati in castagneti da lavoro ad alto fusto, anche mediante opportuni interventi di innesto con
cultivars atte alla produzione legnosa;
gli interventi di risanamento dei castagneti
da frutto e dei cedui castanili mediante inoculazione nei polloni o sui rami di " isolati " ipovirulenti al cancro corticale (Endothia parasitica).
Gli investimenti per la sistemazione dei frangivento dovranno riguardare gli interventi di
tipo "litoraneo" con la piantagione di barriere continue con specie arbustive ed arboree, nonché di tipo " crinale ".
Gli investimenti riguardanti i punti d'acqua dovranno tener conto della dislocazione degli stessi. Possibilmente, questi dovranno essere collocati in vicinanza di strade esistenti
della viabilità ordinaria, di quella forestale e dei viali parafuoco ed essere alimentati da dotazioni idriche perenni.
Gli aiuti per le strade forestali che dovranno rispondere ai requisiti di volta in volta stabiliti dall'Assessorato all'Agricoltura, Foreste
ed Ambiente Naturale, saranno prioritariamente concessi per i complessi boscati di più
ampia estensione o di proprietà pubblica, ovvero se di valenza plurima.
Possono altresì essere considerate le spese di adattamento del macchinario agricolo ai lavori di selvicoltura.
Tale macchinario di supporto, oltre la necessaria dotazione meccanica per l'attività agricola
aziendale, è da identificarsi in attrezzature proprie delle lavorazioni in bosco quali
motosega a pala per il taglio dei cedui, decespugliatori, verricelli, leg - line per esbosco a
scivolo, tralicci ed accessori per teleferiche,
gru a cavo, monorotaie, caricatori per legna, applicazioni alle trattrici agricole per le diverse operazioni selvicolturali.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 24
2. (Condizioni)
L'imboschimento di superficie agricola potrà interessare quella superficie che:
- non sia utilizzabile a fini agricoli per eccessiva acclività, per distanza eccessiva dell'
azienda agricola o per estensione ridotta,
tale da non consentire un efficiente pascolamento, alla condizione che non sia interamente
circondata da terreni agricoli in
esercizio;
- risulti effettivamente abbandonata e presenti
un insediamento di vegetazione arbustiva
spontanea;
- abbia un'estensione complessiva di almeno
2.500 m2.
Nel caso l'imprenditore agricolo beneficario
dell'indennità compensativa effettui l'imboschimento di parte o di tutte le superfici che
servono di base per il calcolo dell'indennità,
tali superfici continuano ad essere considerate
per il calcolo dell'indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell'imboschimento.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 25
3. (Contributi)
Il volume globale massimo di investimenti ammissibile è di 40.000 ECU per azienda. Tuttavia,
occorre tener conto che, entro tale
valore, il limite massimo destinabile agli investimenti relativi al miglioramento delle superfici
boscate è di 10.000 ECU e che, sempre
entro tale valore, sono imputabili i seguenti importi massimi:
- 1.400 ECU per Ha per le opere di imboschimento; - 300 ECU per Ha per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento; - 90 ECU per Ha munito di fascia tagliafuoco
e di punti d'acqua;
- 14.400 ECU per chilometro per le strade forestali.
Gli aiuti relativi a tali investimenti, nei limiti di cui sopra, sono stabiliti in base all'articolo 3 della LR 3 dicembre 1982, n. 85 e della LR
20 giugno 1978, n. 41
.
B. Disposizioni specifiche
11. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 26
La Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge propone al Consiglio
regionale il regime degli aiuti di cui agli
articolo 18 e 19 del regolamento CEE 797/ 85 e la delimitazione delle zone interessate anche ai fini di cui all'articolo 16 del DM 12 settembre 1985 concernente " Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale ".
B. Disposizioni specifiche
12. Corsi di formazione
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 27
Per i corsi o tirocini di formazione professionale previsti dall'articolo 21, punto 1), II comma,
I alinea, del regolamento CEE 797/ 85 si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 salvo quelle relative alla durata e al contenuto dei corsi che saranno determinati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 21, punto 1), II comma, II alinea, del regolamento CEE 797/ 85, istituisce corsi o tirocini di formazione per dirigenti
e amministratori di Associazioni di produttori
e di cooperative aventi lo scopo di migliorare in ambito locale, l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
I corsi di formazione complementare previsti
dall'articolo 21, punto 1), II comma, III alinea,
del regolamento CEE 797/ 85, organizzati
dalla Regione esclusivamente per giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni, dovranno
avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto
ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.
Tali corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 150 ore, comprenderanno applicazioni
di carattere pratico.
B. Disposizioni specifiche
13. Progetti pilota
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 28
La Giunta regionale predispone i progetti pilota
di cui all'articolo 22, punto 1) del regolamento
CEE 797/ 85. I progetti potranno anche avere per
oggetto la valutazione in senso globale delle attività e dei relativi risultati dei servizi di sviluppo agricolo integrati, in zone e periodi di tempo determinati.
B. Disposizioni specifiche
14. Termini di applicazione
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 29
Le norme relative al regolamento CEE
797/ 85 decorrono dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
C. Piano di miglioramento aziendale
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 30
Regolamento CEE n. 797/ 85
TABELLA RISTRUTTURATA
Facsimile dei moduli per il piano di miglioramento di cui al punto 1, paragrafo 7 dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986 n. 49.