Legge regionale 10 giugno 1983, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Aumento della spesa per l’applicazione della Legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

È autorizzata la maggiore spesa di Lire 100.000.000 limitatamente all’anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale in applicazione delle norme previste agli artt. 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983 graverà sul capitolo 35705 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983, a tal fine lo stanziamento del capitolo è aumentato di L. 100.000.000

Alla copertura dell’onere si provvede:

mediante riduzione di L. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali) spese di investimento; - Settore 2 - Sviluppo economico della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 100.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione Cap. 35705 Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli LR 24 ottobre 1973, n. 34 articolo 5 e 8 LR 10 giugno 1983, n. 49 L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.