Legge regionale 24 agosto 1982, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 4 10 1982 n. 13

Aumento, per l’anno 1982, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1982, la maggiore spesa di lire 300.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali" spese di investimento, settore 2, sviluppo economico) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

Art. 2

La Giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all’impegno e alla liquidazione delle somme di cui al precedente articolo 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) settore 2, sviluppo economico

L. 300.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37500 Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40

L. 300.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.