Legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 28 07 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate.

Art. 1

Con la presente legge la Regione autonoma della Valle d’Aosta dà attuazione alla direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità europee riguardante gli interventi comunitari in favore dell’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche agricole, ambientali, economiche e sociali del suo territorio.

Le misure previste tendono a mantenere un adeguato livello di popolazione nelle zone montane, ad incrementare l’attività agricola ed al conseguimento di un sufficiente reddito nonché alla conservazione dell’ambiente naturale e delle sue risorse.

Per quanto non previsto specificatamente dalla presente legge regionale, si applicano le norme previste dalla direttiva CEE 28 aprile 1975, n. 268, dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 2

La indennità compensativa annua di cui agli articoli 5, 6, 7 della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 e degli articoli 5, 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concessa agli imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:

- che coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno tre ettari.

Sono computabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate come le quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle " Consorterie ", nelle Comunità agrarie e simili; i diritti attivi di uso civico. - che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268 e salvo le eccezioni di cui all’articolo 6 della direttiva medesima. La conduzione dell’azienda deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.

Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest’ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall’obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.

La citata indennità compensativa è concessa al fine di ovviare o, quanto meno, ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, all’altitudine, al periodo vegetativo abbreviato e alle forti pendenze che rendono difficile la meccanizzazione e oneroso l’uso dei mezzi tecnici.

Art. 3

a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini la indennità compensativa è stabilita in 53,5 UC per unità bestiame adulto( UBA) allevati durante l’intero anno. L’importo della indennità non può superare 53,5 UC per ettaro di superficie foraggera totale dell’azienda.

In ogni caso l’importo totale della indennità per ogni azienda agricola non potrà superare quello corrispondente alle 25 UBA.

Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a giorni 90, la corrispondente quota di indennità pari ad 1/ 4 di 53,5 UC compete al monticatore per ogni UBA

dallo stesso monticato.

La corresponsione della suddetta quota parte di indennità spettante al monticatore, per le UBA monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell’affidamento del bestiame stesso.

b) Quando si tratta di produzioni agricole diversa da quella bovina, ovina, caprina, l’indennità compensativa annua è stabilita nella misura di 53,5 UC per ettaro di superficie agraria utilizzata dall’azienda.

Dalla superficie agraria utilizzata di cui al comma precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione di frumento, quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi eccedenti il mezzo ettaro.

La indennità compensativa commisurata alla superficie utilizzata non potrà comunque superare 53,5 UC per ettaro e per anno e il suo importo totale, per ogni azienda, non potrà superare 1.000 UC.

In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.

Art. 4

La concessione a favore degli imprenditori agricoli, che abbiano presentato ed ottenuto la approvazione di un piano di sviluppo aziendale, delle provvidenze previste dalla direttiva CEE

n. 159 del 17 aprile 1972, dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, concernenti l’ammodernamento delle aziende agricole e la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali, è attuata alle condizioni di maggior favore sottoindicate:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è elevato nella misura del 12 percento e la durata dei mutui è stabilita in anni venti per gli investimenti fondiari e in anni dieci per l’acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e delle altre dotazioni aziendali.

In ogni caso, l’onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 percento;

b) il limite di fideiussione del fondo interbancario è elevato all’80 percento dell’ammontare del mutuo. Per le cooperative agricole e le altre forme associative la misura della citata fideiussione è fissata nel 90 percento dell’ammontare del mutuo. Per gli affittuari, mezzadri e coloni valgono le migliori condizioni di fideiussione di cui al quarto comma dell’articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) quando i piani di sviluppo aziendali od i programmi di sviluppo annuali delle Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, od i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione delle attività turistiche ed artigianali, le provvidenze di cui all’articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estese anche ad investimenti di carattere turistico ed artigianale per un importo complessivo non superiore a 10.730 UC.

Le attività turistiche e artigianali devono essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all’ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;

d) per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto( UBA) per ettaro di superficie foraggera e che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il contributo integrativo per la produzione bovina ed ovina è elevato di un terzo e precisamente: - 62,6 UC per ettaro di superficie foraggera nel primo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 3.133,3 UC; - 42,6 UC per ettaro di superficie foraggera nel secondo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 2.133,3 UC; - 21,3 UC per ettaro di superficie foraggera nel terzo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 1.066,6 UC;

e) La durata massima dei piani di sviluppo è elevata ad anni nove.

Nel reddito da lavoro da conseguirsi, una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, è possibile includere l’importo dell’indennità compensativa.

Nel reddito da lavoro, ai fini dell’attuazione dei piani di sviluppo aziendale, è possibile conteggiare una aliquota massima di reddito proveniente da attività extra - agricola pari al 50 percento del reddito complessivo, fermo restando che il reddito da lavoro proveniente dall’azienda agricola raggiunga il reddito comparabile almeno per una ULU.

Tuttavia, il piano di sviluppo aziendale può essere presentato anche quando il fabbisogno di lavoro dell’azienda raggiunge soltanto 0,7 ULU (1 ULU = 2.300 ore lavorative annue).

In tal caso il 70 percento del reddito di lavoro comparabile deve provenire dalla attività di lavoro agricolo nell’azienda e il restante 30 percento può provenire da attività extra - agricole.

Qualora il fabbisogno di lavoro dell’azienda agricola superi le 0,7 ULU, il 50 percento (come massimo) del reddito di lavoro comparabile può provenire da attività extra - agricole, sempre che la azienda fornisca almeno il 70 percento del reddito comparabile e che il reddito di lavoro complessivo sia almeno pari al reddito comparabile per una ULU.

f) Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all’attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo annuo e che ricava dall’attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 5

Gli aiuti agli investimenti collettivi per l’incremento della produzione foraggera, per la sistemazionedegli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonché per la produzione zootecnica di cui all’articolo 11 della direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 e dell’articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono concessi secondo la normativa indicata negli artt. 9 e 10 della legge regionale 3 agosto 1972 n. 19.

In particolare si annoverano gli investimenti indicati nel citato articolo 12 della legge 352 e i seguenti:

- Macchinari per la produzione e la raccolta dei foraggi;

- Installazioni e impianti per l’immagazzinamento dei foraggi;

- Sistemazione di alpeggi e pascoli;

- Concimazione di fondo;

- Regolazione del regime idrico;

- Rimozione di detriti e di pietrame;

- Attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi;

- Viabilità nei pascoli;

- Recinzione dei pascoli;

- Approvvigionamento di acqua potabile;

- Fienile e malghe.

I beneficiari degli aiuti sono le Cooperative agricole legalmente costituite e iscritte nell’apposito registro regionale delle Cooperative; le Comunità Montane; i Comuni; le Consorterie la cui costituzione ed i cui statuti siano regolarizzati conformemente alla legge regionale 5 aprile 1973,n. 14; i Consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti e che, a giudizio dell’Assessoratodell’agricoltura e delle foreste, diano affidamento di buon funzionamento e di capacità tecniche ed amministrative nell’espletamento della loro attività. In ogni caso, le consorterie devono dimostrare di possedere i propri organi amministrativi funzionanti regolarmente ed esplicare in modo continuativo le attività previste dallo statuto.

Le citate forme associative, per godere dei benefici di cui trattasi, devono avere la maggioranza dei soci che dedichino direttamente la maggior parte della loro attività complessiva annua di lavoro all’allevamento del bestiame.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera o iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali, o di qualsiasi altro ente pubblico.

Art. 6

Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l’acquisto di vitelli destinati all’ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell’avicoltura in genere.

Gli interventi per l’acquisto di bovini sono consentiti soltanto per la prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e quando se, ad investimento ultimato, l’azienda beneficiaria singola o associata, trae almeno il 60 percento dei ricavi complessivi dall’allevamento dei bovini e degli ovini.

Gli investimenti nel settore suinicolo possono essere incentivati soltanto se il 35 percento degli alimenti necessari viene prodotto in azienda e limitatamente a quegli investimenti comportanti una spesa complessiva compresa fra il minimo di 10.730 UC ed il massimo di 54.400 UC incluse.

Il presente articolo è parte integrante di tutte le leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura ed in particolare delle leggi 3 agosto 1972, n. 19; 14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7

A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all’articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976 n. 352, la Regione autonoma della Valle d’Aosta potrà concedere aiuti finanziari, creditizi o contributivi a condizione che tali aiuti non siano più elevati di quelli concessi alle aziende che adottano un piano di sviluppo aziendale.

La condizione di cui sopra si ritiene soddisfatta quando gli aiuti sono inferiori di almeno il 2 percento dei contributi in conto interesse o del controvalore capitalizzato quando si tratti di contributi in conto capitale.

Pertanto, agli attuali tassi di interesse di mercato praticati per il credito agrario del 15,5 percento - 16 percento, gli interventi finanziari indicati nella lettera a) dell’articolo 4 precedente (per le aziende che adottano il piano di sviluppo aziendale) e per le aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile (ferme restando gli importi di spesa massimi fissati dalla direttiva 159/ 72 per ogni ULU) sono così stabiliti e riassunti nella loro misura massima:

TABELLA RISTRUTTURATA

Denominazione intervento:

1) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima di anni 20 per investimenti fondiari e le strutture agricole per le Aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile 12 percento, per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 10 percento; //

denominazione intervento: corrispondente controvalore capitalizzato;

contributi in conto capitale per gli investimenti fondiari e le strutture agricole per le aziende che attuano il piano di sviluppo in grado di raggiungere il reddito comparabile - 60 percento, per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 50 percento; // denominazione intervento: concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata di anni 10 per l’acquisto di bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali per le aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile - 12 percento, per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 10 percento; // denominazione intervento: corrispondente contro valore capitalizzato - contributo in conto capitale per prestiti per acquisto bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali per le aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile - 43 percento, per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 34 percento.

Alle misure di intervento indicate nel precedente comma non sono assoggettate i seguenti tipi

di investimenti ed opere:

- interventi collettivi per il miglioramento delle colture foraggere;

- acquedotti, elettrodotti rurali, viabilità aziendale e interaziendale;

- fabbricati rurali destinati ad abitazione degli agricoltori.

Art. 8

Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate.

La indennità compensativa annua è erogata esclusivamente secondo la normativa della presente legge.

Gli importi degli interventi creditizi e in conto capitale previsti dalle leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura e specificatamente quelli indicati nelle leggi regionali 14 agosto 1962 n. 18; 8 ottobre 1973 n. 33; 24 ottobre 1973 n. 34 concernenti investimenti fondiari, strutture agricole in genere, acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e altre dotazioni aziendali, esclusi quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 7 della presente legge non possono superare, nella loro misura massima, quella fissata nel già citato articolo 7 precedente.

Qualora tali misure degli aiuti superino quelle massime indicate nell’articolo 7 precedente sono corrispondentemente ridotte e ad esse uniformate.

Il presente articolo è parte integrante delle leggi regionali succitate in materia di indennità compensativa e di incentivi in agricoltura.

Art. 9

Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso fissato per il credito agrario, l’ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

L’applicazione della presente legge è subordinata alla normativa comunitaria e nazionale e conseguentemente il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modificazioni che si rendessero necessarie in relazione alle variazioni del valore della unità di conto e della regolamentazione comunitaria e nazionale al fine di adeguare l’operato della Regione alla normativa stessa.

Art. 10

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro Ente pubblico.

Art. 11

I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l’applicazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975 e della presente legge sono affidati all’Assessorato della agricoltura e delle foreste, che vi provvede mediante il Servizio agrario. I compiti amministrativi e finanziari sono affidati all’Assessorato alle finanze.

Spetta inoltre all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste:

- accertare la esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla sopracitata direttiva comunitaria;

- proporre alla Giunta regionale l’adozione di ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

- proporre alla Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, eventuali priorità nella concessione degli aiuti previsti dalla direttiva comunitaria.

Art. 12

Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le spese per gli interventi di cui alla legge sopracitata verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell’esercizio 1977 di cui ai capitoli 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.

Per l’esercizio 1978 e successivi la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti che verranno iscritti nello stato di previsione dei relativi bilanci corrispondenti ai capitoli sopradistinti.

Art. 13

La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata direttiva.

Contro le decisioni adottate dall’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, in ordine all’applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato

Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in unità bestiame adulto( UBA) di cui all’articolo 3 lettera a).

ATTO ALLEGATO

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni 1,0 UBA; //

Bovini da sei mesi a 2 anni 0,6 UBA; //

Pecore 0,15 UBA; //

Capre 0,15 UBA.