Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

Art. 1

1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono assoggettabili a sequestro e a pignoramento nei limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Ai soli fini di cui alla presente legge, le stesse disposizioni si applicano altresì alla diaria mensile e all'assegno vitalizio di cui, rispettivamente, agli art. 6 e 13 della l.r. 33/1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai sequestri e ai pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 (1).

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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NOTE

(1) L'articolo 2 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 così recitava:

"1. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli amministratori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;

b) trenta per cento a carico dell'interessato.".