Legge regionale 11 agosto 1981, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 48

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei consiglieri regionali.

(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14).

Art. 1.

Presso la presidenza del Consiglio regionale è istituita l'anagrafe patrimoniale dei membri del Consiglio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio ne cura l'impianto e il periodico aggiornamento.

Art. 2.

Ogni consigliere regionale, entro 60 gg. dalla sua elezione, deve presentare alla presidenza del Consiglio una dichiarazione dalla quale risultino lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia debitamente firmata dei modelli che il consigliere regionale è tenuto a presentare annualmente agli uffici delle imposte dirette ai fini fiscali.

Qualora uno dei familiari iscritti nel Mod. 740 si opponga, il consigliere regionale lo farà risultare con apposita dichiarazione e si limiterà a presentare i quadri del Mod. 740 che lo riguardano.

Ogni consigliere regionale deve presentare annualmente la dichiarazione di cui al presente articolo, debitamente aggiornata, entro il termine previsto dalle norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta al Presidente del Consiglio.

Ogni cittadino, inoltre, può richiedere al Presidente del Consiglio, con istanza scritta e motivata, che si accerti la veridicità di quanto dichiarato da un singolo consigliere.

L'istanza deve contenere le generalità e la residenza dell'istante, deve essere sottoscritta con firma autenticata e corredata dei seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza italiana;

- certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio sottopone l'istanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, all'esame della conferenza dei capi gruppo, che ne verifica la regolarità e l'ammissibilità ai sensi dell'articolo precedente.

Se l'istanza è regolare ed ammissibile, il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o inammissibile la conferenza dei capi gruppo deve motivare la reiezione e il Presidente del Consiglio provvede a comunicarla per iscritto al presentatore dell'istanza.

Art. 5.

Il Consiglio può respingere l'istanza solo con voto palese e la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio regionale, qualora ritenga sufficientemente motivata l'istanza, nomina una commissione speciale di inchiesta composta da cinque consiglieri, di cui due della minoranza, e da tre cittadini scelti tra sei nominativi segnalati dal sindaco del comune di residenza del consigliere sottoposto ad inchiesta che li sorteggia nelle liste dei giudici popolari del proprio comune.

Ai cittadini nominati membri della commissione speciale di cui al comma precedente compete, a carico dell'Amministrazione regionale, lo stesso trattamento previsto dalla legislazione statale vigente per i giudici popolari di corte di assise di primo grado.

Art. 6.

La commissione speciale d'inchiesta procede a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Consigliere nei cui confronti viene effettuata l'indagine.

Dell'esito dell'inchiesta viene redatta, a cura della commissione, relazione scritta e documentata, che deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Qualora l'inchiesta non possa concludersi con un documento esauriente e probatorio per effetto della mancata collaborazione del consigliere che ne è l'oggetto, la commissione provvede a redigere un documento informativo finale di cui viene data lettura pubblica nella prima seduta successiva del Consiglio da parte del Presidente del Consiglio stesso. Analoga comunicazione viene data dei nominativi dei consiglieri inadempienti all'obbligo di presentare la denuncia nei termini di cui alla presente legge.

Qualora i fatti accertati dalla commissione speciale d'inchiesta possano costituire reato, l'intera documentazione relativa all'inchiesta deve essere trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, alla magistratura e ai competenti Uffici finanziari dello Stato.

La documentazione acquisita dovrà essere in ogni caso trasmessa agli uffici finanziari dello Stato nel caso che questi ne facciano richiesta.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di nominare commissioni d'inchiesta sull'operato di singoli consiglieri sulla base del vigente regolamento interno.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.