Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48

Interventi regionali in materia di finanza locale.

(B.U. 28 novembre 1995, n. 53).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, disciplina con la presente legge gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

a) accrescere il livello di autonomia e di funzionalità delle amministrazioni locali;

b) favorire la cooperazione intercomunale e sovracomunale, in un'ottica di miglior utilizzo delle risorse disponibili;

c) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie;

d) accrescere la responsabilizzazione degli amministratori locali nei confronti dei cittadini quali contribuenti e quali utenti dei servizi locali;

e) favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale. (1)

Art. 2

(Autonomia finanziaria)

1. La legge regionale riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse trasferite.

2. Le risorse di cui alla presente legge sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo i principi della corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate e sono destinate allo svolgimento delle funzioni che non siano riservate dalla legge alla Regione . (2)

Art. 2bis

(Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione) (2a)

1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.

Art. 3

(Deleghe e trasferimenti di funzioni)

1. Le deleghe ed i trasferimenti di funzioni regionali agli enti locali sono determinati dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, la legge regionale assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

TITOLO II

FINANZA LOCALE

Art. 4

(Risorse finanziarie)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Art. 5

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;

b) interventi per programmi di investimento;

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione. (2b)

Art. 6

(Finanziamento regionale degli enti locali)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi. (2c)

2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 e la loro ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 sono determinati con legge finanziaria regionale.

Art. 6bis

(Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali) (3)

1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato "Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti", iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).

Art. 6ter

(Avanzo di amministrazione di finanza locale) (4)

1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.

4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.

5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.

6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.

Art. 7

(Revisione normativa)

1. Le norme di cui alla presente legge saranno riviste:

a) a seguito di modificazione della legislazione statale avente significativa incidenza sulle entrate proprie degli enti locali;

b) a seguito di modificazione significativa della legislazione statale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

(Ripartizione delle risorse)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, qualora la Regione, in applicazione della l. cost. 2/1993, provveda ad una revisione delle funzioni dei livelli di governo locale, la ripartizione delle risorse di cui agli art. 11 e 13 sarà rideterminata in sede di legge regionale di riordino delle autonomie locali.

TITOLO III

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9

(Relazione previsionale e programmatica) (5)

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 10

(Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. La Regione destina annualmente ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali almeno il cinquanta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 11

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. Al fine di una perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale, i trasferimenti di cui all'art. 10 sono attribuiti ai Comuni secondo parametri oggettivi che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche.

2. I parametri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta, al fine di determinare la spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti secondo la formula di cui all'allegato A.

3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1. (6)

Art. 12

(Adempimenti dei Comuni)

1. Allo scopo di assicurare un'omogenea determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti di cui all'art. 11, i Comuni, ai sensi degli art. 4 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), organizzano in modo uniforme le modalità di accertamento dell'ICI.

2. La Giunta regionale promuove un'intesa tra i Comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 13

(Trasferimenti finanziari alle Comunità montane)

1. I trasferimenti di cui all'art. 10 sono assegnati alle Comunità montane al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio economico-sociale del proprio territorio e di permettere l'organizzazione di servizi di area vasta di natura infrastrutturale, sociale e culturale.

2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1. (6a)

3. I fondi sono ripartiti tra le Comunità montane secondo le percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, in relazione ai seguenti criteri:

a) funzioni esercitate dalle singole Comunità montane;

b) riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le singole Comunità montane.

Art. 14

(Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, determina, con le modalità indicate agli art. 11 e 13, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune e di ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

a) fino al 70 per cento successivamente alla trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e del piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), al Comitato finanza e contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 5 settembre 2008, n. 2604, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

b) fino al 30 per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'articolo 15. (7)

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA (7a)

Art. 15

(Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica) (7b)

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 16

(Strumenti regionali)

1. La Regione interviene a favore degli investimenti degli enti locali attraverso i seguenti strumenti:

a) contributi sulle rate di ammortamento dei mutui, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

b) il Fondo per speciali programmi di investimento, disciplinato dalla presente legge.

2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è assicurato attraverso le risorse di cui all'art. 6, comma 1.

CAPO II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (8)

Art. 17

(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento) (9)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c):

a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;

b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:

1) gli immobili individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;

c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.

1bis. Il Fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare. (9a)

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni. Per ogni programma triennale, ciascun ente locale può formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento. (9b)

Art. 18

(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento) (10)

1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l'ammontare delle risorse, non superiore al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l'articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.

Art. 19

(Richieste di inclusione nei programmi) (11)

1. Le richieste di cui all'articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;

c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, al 31 ottobre di ogni anno, devono:

a) aver ottenuto l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta;

b) aver rispettato i limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2bis, comma 3; sono fatte salve le richieste relative ad opere ricadenti nelle tipologie individuate dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (11a).

3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell'ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell'ente locale è determinata applicando all'importo complessivo dell'investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:

a) fino a euro 500.000, 20 per cento;

b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;

c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.

4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l'ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all'articolo 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l'importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;

b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) minori effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. All'istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'investimento.

Art. 20

(Procedure di deliberazione dei finanziamenti) (12)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:

a) l'ente proponente;

b) le principali caratteristiche fisiche;

c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell'eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell'opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell'ente proponente.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l'esclusione dell'opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:

a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della medesima legge;

b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:

1) l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;

2) l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;

3) il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;

4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.

3bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lettera b), numero 2), i progetti esecutivi possono essere ammessi a finanziamento anche se comportano modificazioni rispetto al progetto preliminare a condizione che vi sia un risparmio nei costi di investimento, rimangano inalterate le funzionalità principali del progetto preliminare e sia dimostrata la perdurante convenienza economica, anche sotto forma di minore onerosità di gestione o di maggiore risparmio energetico, dell'opera modificata. (12a)

4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell'ente proponente, le quote annuali.

5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.

Art. 21

(Contributi per la progettazione) (13)

1. La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 22

(Esecuzione delle opere da parte degli enti locali) (14)

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzate direttamente dagli enti locali. (14a)

2. All'erogazione delle somme impegnate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, la Regione provvede con le seguenti modalità:

a) un primo anticipo, su richiesta dell'ente locale, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio; (14b)

b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione annuale approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifichi pagamenti e ne richieda la liquidazione; (14c)

c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell'ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intera opera; all'atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'opera a carico della Regione medesima.

Art. 23

(Esecuzione delle opere da parte della Regione) (15)

Art. 23bis

(Vincoli di destinazione) (16)

1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento non possono essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico.

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 24

(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) (17)

1. E' istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) che svolge le attività connesse all'esercizio, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;

c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

2. Nell'ambito del NUVV, operano il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) e il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL). Il NUVVOP svolge le funzioni di cui al comma 1 connesse ai seguenti documenti di programma:

a) Fondo per speciali programmi di investimento di cui al capo II del titolo IV;

b) piano degli interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13);

c) piano di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modificazioni;

d) piano degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

e) programma regionale di previsione dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della l.r. 12/1996, come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 29/1999;

f) ulteriori documenti o strumenti di programma concernenti le opere pubbliche, individuati dalla Giunta regionale.

3. Il NUVVOP assicura, inoltre, i rapporti con i competenti organi statali e con la rete finalizzata, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della l. 144/1999, al raccordo tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

4. Il NUVAL esercita le funzioni di cui al comma 1 connesse ai programmi comunitari e statali a finalità strutturale e ai regimi regionali di aiuto alle attività economiche. Il NUVAL e il NUVVOP, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano reciprocamente, in particolare per quanto concerne la condivisione delle tecniche di valutazione e la definizione di strategie unitarie, finalizzate all'ottimale utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le funzioni e la composizione del NUVAL e del NUVVOP. (17a)

6. Per il loro funzionamento, il NUVAL e il NUVVOP si avvalgono delle strutture organizzative di supporto individuate dalla Giunta regionale. Per l'esercizio delle proprie funzioni, le strutture di supporto possono avvalersi di esperti e collaboratori, esterni all'amministrazione regionale, scelti e nominati dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del NUVAL e del NUVVOP, per la durata massima di tre anni e degli esperti e collaboratori di cui al comma 6, per la durata massima di un anno. Le predette nomine sono rinnovabili alla scadenza.

7bis. Al fine di garantire la selezione delle migliori professionalità, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l'individuazione dei componenti esperti, esterni all'Amministrazione regionale, del NUVAL avviene, per ciascun profilo professionale richiesto, mediante procedura di valutazione comparativa cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie). Il dirigente della struttura organizzativa di supporto al NUVAL, individuata ai sensi del comma 6, trasmette alla Giunta regionale, per la nomina, gli esiti della procedura di valutazione. Delle nomine è data pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente. (17b)

8. La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire ogni ulteriore modalità di funzionamento del NUVAL e del NUVVOP, ivi compresa la ripartizione tra questi dei fondi all'uopo assegnati dallo Stato.

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Art. 25

(Definizione) (18)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;

b) riguardare la generalità degli enti locali, con l'esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;

c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.

3bis. Tra gli strumenti di cui al comma 1 sono altresì ricompresi due fondi globali, di cui uno destinato al finanziamento di spese correnti e l'altro al finanziamento di spese in conto capitale, finalizzati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, aventi le caratteristiche di cui al comma 2. Per la disciplina di tali fondi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 90/1989 (18a).

Art. 26

(Risorse finanziarie)

1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 25 non può essere superiore al trenta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1. (18b)

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 gli interventi straordinari regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 27

(Ridefinizione delle risorse)

1. La legge finanziaria della Regione, sulla base delle risultanze della relazione di cui all'art. 29, procede annualmente ad una ridefinizione delle risorse per i singoli trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dall'art. 26, comma 1.

2. Nel caso in cui i finanziamenti dei provvedimenti regionali con vincolo settoriale di destinazione siano ridotti o abrogati dalla legge finanziaria regionale, i relativi stanziamenti, qualora non utilizzati per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, confluiranno nei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b).

3. Rientrano nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, anche le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di eventuali nuovi interventi con vincolo settoriale di destinazione.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

(Vincolo di bilancio) (19)

Art. 29

(Relazione sullo stato di attuazione della legge) (20)

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9, comma 2, continua ad essere applicato lo schema approvato ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione).

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli obiettivi programmatici di cui all'art. 15, comma 1, conservano validità gli obiettivi programmatici approvati ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 46/1993.

3. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del nucleo di valutazione di cui all'art. 24. Sino a tale nomina rimane in carica il Nucleo istituito ai sensi dell'art. 18 della l.r. 46/1993 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture regionali, agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, la Commissione tecnica di cui all'art. 15 è così composta:

a) dal Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, che la presiede, o suo delegato;

b) dal Dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

c) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

d) dal Dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta, o suo delegato;

e) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

f) dal Dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato.

Art. 31

(Norme abrogative)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 4 dicembre 1970, n. 34 (Concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici);

b) 21 dicembre 1973, n. 40 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);

c) 6 agosto 1974, n. 26 (Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

d) 29 dicembre 1975, n. 53 (Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

e) 15 aprile 1987, n. 26 (Intervento a favore dei Comuni della Valle d'Aosta per opere di manutenzione degli edifici scolastici);

f) 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), con esclusione degli art. 29, 30 e 31;

g) 8 novembre 1993, n. 79 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46);

h) 30 maggio 1994, n. 22 (Interventi per la finanza locale per l'anno 1994);

i) l'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 56 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1994).

2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1 è limitata alla gestione delle sole risorse ancora da utilizzare in relazione agli impegni finanziari assunti con le leggi medesime.

Art. 32

(Determinazione e copertura delle spese)

1. Alla determinazione degli oneri per l'applicazione della presente legge, che graveranno sui capitoli di spesa da classificare nel settore 2.1.1. (Spese di intervento a carattere generale - Finanza locale) del bilancio della Regione, si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si farà fronte mediante l'utilizzo, nella misura indicata all'art. 6, comma 1, delle risorse iscritte al capitolo 1200 della parte entrata di ciascun bilancio.

3. Gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, valutati, a decorrere dal 1996, in lire 290.000.000 annui, graveranno sul capitolo 22520 del bilancio della Regione. A decorrere dall'anno 1997, i predetti oneri potranno essere rideterminati con legge di bilancio.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati - (Omissis).

(1) Lettera così sostituita dall'art 17, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 2, dell'articolo 1 recitava:

"e) affinare i poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo della Regione.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali secondo i principi della loro corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate.".

(2a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Il comma 3 dell'articolo 2bis era stato modificato dall'art. 8, comma 14, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31 e recitava:

"3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.".

L'articolo 2bis era stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34 e recitava:

"(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)

1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.".

(2b) Vedi, anche, l'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(2c) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, la Regione destina il novantacinque per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.".

(3) Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(4) Articolo inserito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(5) Articolo abrogato dall'art. 31, comma 7, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Il comma 1 dell'articolo 9 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40:

"1. Al bilancio pluriennale è allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.".

Il comma 2 dell'articolo 9 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40:

"2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli.".

Il comma 2bis dell'articolo 9, aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40, recitava:

"2bis. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti.".

Il comma 2ter dell'articolo 9, aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 40, recitava:

"2ter. Il programma è un insieme coordinato di attività, finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione.".

Il comma 3 dell'articolo 9 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3:

"3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Relazione previsionale e programmatica)

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente la motivata indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è approvata dal Consiglio comunale o dal Consiglio della Comunità montana contestualmente al bilancio stesso. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

3. La relazione previsionale e programmatica è comunicata alla Regione contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. La relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo sostituisce quella prevista dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, costituisce il piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 29, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della l. 142/1990.".

(6) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è pari all'ottanta per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.".

(6a) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è pari al venti per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.".

(7) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Il comma 2 dell'articolo 14 era già stato modificato nel modo seguente dalla L.R. 21 gennaio 2003, n. 3:

"2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

b) nella misura del trenta per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'art. 15.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 14 recitava:

"2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9;

b) nella misura del trenta per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'art. 15.".

(7a) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, la rubrica del CAPO III recitava:

"STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO"

(7b) Articolo abrogato dall'art. 31, comma 7, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"(Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica)

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9 è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione, stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da una Commissione tecnica formata da un minimo di cinque a un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alla riunione della Commissione di cui al comma 1 può partecipare il legale rappresentante dell'ente locale di volta in volta interessato, o suo delegato.

3. La relazione previsionale e programmatica che risulti incompleta o presenti sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'art. 9, comma 2, o con gli obiettivi programmatici della Regione, di cui al comma 1, è restituita all'ente locale interessato con richiesta di riesame da parte del Consiglio, non oltre il centoventesimo giorno successivo al ricevimento della relazione da parte della Regione. In assenza di riscontro entro tale termine, la relazione si intende approvata.

4. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si procede all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione, nei termini di cui al comma 3, quale risulta dopo il riesame da parte del Consiglio dell'ente locale, che deve avvenire entro novanta giorni dalla richiesta.".

(8) La realizzazione del programma definitivo 2001-2003 di cui al presente capo è stata posticipata al triennio 2002-2004 dall'art. 32, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

(9) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21:

"(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c):

a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;

b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:

1) gli immobili individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;

c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici di interesse locale, qualora non finanziabili con i trasferimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c):

a) opere di urbanizzazione primaria concernenti:

1) acquedotti;

2) autorimesse e parcheggi;

3) cimiteri;

4) illuminazione pubblica;

5) linee elettriche;

6) opere igieniche;

7) opere stradali e connessi parcheggi;

8) spazi di verde attrezzato;

9) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale;

b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero 2), ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

c) opere di urbanizzazione secondaria concernenti:

1) asili nido;

2) case municipali e altri edifici pubblici;

3) edifici scolastici;

4) impianti sportivi;

5) mercati;

d) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate:

a) dalle Comunità montane o da Consorzi di Comuni, per le sole opere di interesse sovracomunale;

b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lett. a) e b), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di adeguamento normativo del patrimonio esistente.".

La lettera b), del comma 2, dell'articolo 17 è stata modificata nel modo seguente dall'art. 5, comma 3, della L.R. 28 aprile 2003, n. 13:

"b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lettere a), b) e d), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di recupero edilizio e di congruo e giustificato ampliamento del patrimonio esistente, con l'esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione.

Sono ammessi, altresì, gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non fedele di edifici scolastici che presentino carenze funzionali e statiche non rimediabili con altri interventi di recupero. In tali casi il nuovo edificio deve comunque risultare coerente con il contesto ambientale in cui è inserito e insistere nel medesimo lotto di terreno.".

e precedentemente modificata nel modo seguente dall'art. 8, comma 2, della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1:

"b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lettere a), b) e d), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di recupero edilizio e di congruo e giustificato ampliamento del patrimonio esistente, con l'esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione.".

(9a) Il comma 1bis dell'articolo 17 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

(9b) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 17 recitava:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate:

a) dalle Comunità montane o da Consorzi di Comuni, per le sole opere di interesse sovracomunale;

b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lett. a) e b), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di adeguamento normativo del patrimonio esistente.".

(10) Articolo così modificato dall'art. 12, comma 4, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

L'articolo 18 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21:

"(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l'ammontare delle risorse, non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l'articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

"(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. La Regione determina, con legge finanziaria, l'ammontare di risorse da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento nella loro articolazione annuale e per programmi, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la percentuale del Fondo stesso da destinare in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni ed all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.".

(11) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21:

"(Richieste di inclusione nei programmi)

1. Le richieste di cui all'articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;

c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.

2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto, al 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.

3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell'ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell'ente locale è determinata applicando all'importo complessivo dell'investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:

a) fino a euro 500.000, 20 per cento;

b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;

c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.

4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l'ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all'articolo 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l'importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;

b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) minori effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. All'istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'investimento.".

L'alinea del comma 3 dell'articolo 19 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1:

"3. I progetti sono inseriti nel programma preliminare di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 19 recitava:

"(Richieste di inclusione nei programmi)

1. Le richieste di cui all'art. 17, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore:

1) a cinquecento milioni di lire, se trattasi di richieste formulate da Comuni;

2) a due miliardi di lire, se trattasi di richieste formulate da Comunità montane o da Consorzi di Comuni;

c) riferirsi ad interventi per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati ovvero siano indicate le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni;

e) per le richieste dei Comuni e delle Comunità montane, l'avvenuta approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica dell'ente proponente, riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.

2. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimenti posta a carico dell'ente locale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa totale, per le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni, e al venti per cento della spesa totale, per i Comuni.

3. I progetti sono inseriti nei programmi preliminare e definitivo di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:

a) rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della Regione;

b) tipologia di interventi, privilegiando, a parità di condizione, quelli concernenti l'attuazione di progetti organici di carattere almeno sovracomunale finalizzati al superamento degli squilibri economico-sociali nell'ambito delle Comunità montane;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

4. L'istruttoria delle richieste è svolta dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, in collaborazione con i servizi di cui all'art. 22."

(11a) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 19 recitava:

"2. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimenti posta a carico dell'ente locale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa totale, per le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni, e al venti per cento della spesa totale, per i Comuni.".

(12) Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 agosto 2004, n. 21. Vedi anche l'art. 8, commi 1 e 3, della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma preliminare degli interventi realizzabili entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

a) gli enti interessati;

b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;

c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamento.

2. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di valutazione. La deliberazione che approva il programma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti interessati fanno pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare, corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e successive modificazioni. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, delibera il programma definitivo degli interventi, nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'art. 56, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della l.r. 90/1989, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 4 e su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

6. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

7. L'inidoneità tecnica o economica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.".

(12a) Comma inserito dall'art. 9, comma 8, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 23.

L'art. 12, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21aveva già sostituito nel modo seguente il comma 1 dell'articolo 21:

"1. Contestualmente all'approvazione e all'impegno del finanziamento per il progetto esecutivo, sono approvati e liquidati i contributi sulle spese sostenute per la progettazione globale, ivi compresi le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 21 recitava:

"(Contributi per la progettazione)

1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'art. 20, comma 4, sono deliberati, a favore degli enti locali che hanno presentato proposte incluse nel programma stesso, contributi sulle spese sostenute per la progettazione, ivi compreso l'eventuale studio di impatto ambientale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un'apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.".

(14) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

L'art. 8, comma 4, della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 aveva già sostituito nel modo seguente il comma 3 dell'articolo 22:

"3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"(Esecuzione degli interventi da parte della Regione)

1. Gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione ed in particolare:

a) dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d);

b) dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b);

c) dall'Assessorato dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c).

2. L'ente locale interessato, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa di competenza del proponente, in coerenza con il piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.

3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato su presentazione dello stato finale dei lavori.".

(14a) Comma così modificato dall'art. 12, comma 5, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 22 recitava:

"1. Gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione ed in particolare:

a) dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d);

b) dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b);

c) dall'Assessorato dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c)."

(14b) Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

La lettera a), del comma 2, dell'articolo 22 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 15, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40:

"a) un primo anticipo, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio, contestualmente all'impegno della spesa stessa;".

La lettera a), del comma 2, dell'articolo 22 era stata introdotta con la sostituzione dell'articolo 22 ad opera dell'art. 13, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21, nel modo seguente:

"a) un primo anticipo, pari al 20 per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;".

(14c) Lettera così sostituita dall'art. 15, comma 6, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

La lettera c), del comma 2, dell'articolo 22 era stata introdotta con la sostituzione dell'articolo 22 ad opera dell'art. 13, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21, nel modo seguente:

"c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell'ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intera opera; all'atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'opera a carico della Regione medesima.".

(15) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 23 recitava:

"(Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti)

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 17 sono realizzati a cura delle amministrazioni proponenti. In questo caso la Regione impegna a favore dell'amministrazione interessata le quote di finanziamento relative a ciascuno dei tre anni in cui si articola la realizzazione del progetto.

2. L'erogazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 è effettuata nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;

b) ulteriori erogazioni, in misura non inferiore al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, su presentazione di richieste di pagamento da parte dell'ente locale, ogni qualvolta le spese sostenute siano uguali o superiori all'ottanta per cento dell'importo delle erogazioni già effettuate.

3. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'intervento a carico della Regione.".

(16) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

L'articolo 24 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 17 agosto 2004, n. 21:

"(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti)

1. E' istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) che svolge le attività connesse all'esercizio, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;

c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

2. Il NUVV è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale preposta al coordinamento della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con funzioni di presidente;

b) da quattro componenti, esterni all'amministrazione regionale, esperti, rispettivamente, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in discipline giuridiche pubblicistiche, in discipline ingegneristiche, in materia di sviluppo territoriale e di tutela del paesaggio, individuati dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata e qualificata esperienza;

c) da un componente, designato dal Consiglio permanente degli enti locali, esperto in una delle materie di cui alla lettera b);

d) dai dirigenti regionali preposti alle strutture competenti individuati di volta in volta in relazione alle materie trattate dal NUVV.

3. Il NUVV dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede altresì, con propria deliberazione:

a) ad individuare, nell'ambito della struttura di cui al comma 2, lettera a), la struttura dirigenziale di supporto al funzionamento del NUVV;

b) a definire le modalità di funzionamento del NUVV;

c) a stabilire i compensi da assegnare ai componenti di cui al comma 2, lettere b) e c).".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

"(Nucleo di valutazione)

1. E' istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) da un minimo di due ad un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, che saranno individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 in relazione alle funzioni attribuite ai responsabili delle strutture regionali ed alla tipologia degli interventi proposti a finanziamento;

b) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, ed in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

c) da un esperto in una delle discipline di cui alla lett. b) designato d'intesa dall'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite altresì le modalità di funzionamento del Nucleo stesso e l'entità del corrispettivo annuo per i componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), che non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali. La Giunta regionale può altresì revocare, con deliberazione motivata, la nomina di uno o più componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), del Nucleo di valutazione.

4. Oltre agli adempimenti di cui agli art. 19 e 20, il Nucleo provvede, su richiesta della Giunta regionale:

a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;

b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione

(17a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 24 recitava:

"5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione la composizione del NUVAL e del NUVVOP.".

(17b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(18) Articolo sostituito dall'art. 17 comma 3, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34. Si veda, inoltre, il comma 4 del citato art. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 25 recitava:

Art. 25

(Definizione)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), sono strumenti di programmazione volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali stabilite dall'amministrazione regionale.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 tutti i provvedimenti regionali che prevedano trasferimenti finanziari con vincolo di destinazione agli enti locali.

3. Per l'anno 1996, sono considerati trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione gli interventi previsti dalle norme di cui all'allegato B.

4. Per gli anni successivi, gli interventi di cui al comma 3 saranno individuati in sede di legge finanziaria della Regione.".

(18a) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

(18b) Comma così modificato dall'art. 14, comma 13, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 26 recitava:

"1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 25, da calcolarsi al netto delle somme eventualmente introitate dalla Regione in applicazione delle norme di cui all'art. 25, comma 2, non può essere superiore al trenta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.".

(19) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

L'articolo 28 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1:

"(Vincolo di bilancio)

1. Le spese di investimento dei Comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori:

a) per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e Titolo III del bilancio di previsione;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al cinque per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e Titolo III del bilancio di previsione.

2. Le spese di investimento delle Comunità montane, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al dieci per cento delle entrate delle Comunità montane di cui al Titolo I e Titolo II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, del bilancio di previsione."

2. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)) approvano il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1999, entro il 31 gennaio 1999, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 40/1997.".

Il comma 1 dell'articolo 28 era stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 6 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41:

"1. Le spese di investimento dei Comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"(Vincolo di bilancio)

1. Le spese di investimento dei Comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori:

a) per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, al venti per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione.

2. Le spese di investimento delle Comunità montane, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al venti per cento delle entrate delle Comunità montane di cui al Titolo I e al Titolo II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, del bilancio di previsione.".

(20) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 4, lettera a), della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 29 recitava:

"(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. La Giunta regionale riferisce entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio regionale, con apposita relazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sullo stato di attuazione della presente legge, anche ai fini delle determinazioni da adottarsi in sede di legge finanziaria della Regione.".