Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 - Testo storico

Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48

Bollettino ufficiale regionale 28 11 1995 n. 53

Interventi regionali in materia di finanza locale.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Autonomia finanziaria

Art. 3 Deleghe e trasferimenti di funzioni

TITOLO II

FINANZA LOCALE

Art. 4 Risorse finanziarie

Art. 5 Definizione

Art. 6 Finanziamento regionale degli enti locali

Art. 7 Revisione normativa

Art. 8 Ripartizione delle risorse

TITOLO III

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9 Relazione previsionale e programmatica

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 10 Trasferimenti finanziari agli enti locali

Art. 11 Trasferimenti finanziari ai Comuni

Art. 12 Adempimenti dei Comuni

Art. 13 Trasferimenti finanziari alle Comunità montane

Art. 14 Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 15 Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 16 Strumenti regionali

CAPO II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 17 Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 18 Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento

Art. 19 Richieste di inclusione nei programmi

Art. 20 Procedure di deliberazione dei finanziamenti

Art. 21 Contributi per la progettazione

Art. 22 Esecuzione degli interventi da parte della Regione

Art. 23 Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 24 Nucleo di valutazione

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Art. 25 Definizione

Art. 26 Risorse finanziarie

Art. 26 Ridefinizione delle risorse

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Vincolo di bilancio

Art. 29 Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 30 Norme transitorie

Art. 31 Norme abrogative

Art. 32 Determinazione e copertura delle spese

Art. 33 Dichiarazione d'urgenza

Allegato A

Formula per i trasferimenti finanziari ai Comuni

Allegato B

Leggi regionali recanti interventi con vincolo settoriale di destinazione

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, disciplina con la presente legge gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:

a) accrescere il livello di autonomia e di funzionalità delle amministrazioni locali;

b) favorire la cooperazione intercomunale e sovracomunale, in un'ottica di miglior utilizzo delle risorse disponibili;

c) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie;

d) accrescere la responsabilizzazione degli amministratori locali nei confronti dei cittadini quali contribuenti e quali utenti dei servizi locali;

e) affinare i poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo della Regione.

Art. 2

(Autonomia finanziaria)

1. La legge regionale riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse trasferite.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali secondo i principi della loro corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate.

Art. 3

(Deleghe e trasferimenti di funzioni)

1. Le deleghe ed i trasferimenti di funzioni regionali agli enti locali sono determinati dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, la legge regionale assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

TITOLO II

FINANZA LOCALE

Art. 4

(Risorse finanziarie)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Art. 5

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;

b) interventi per programmi di investimento;

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.

Art. 6

(Finanziamento regionale degli enti locali)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, la Regione destina il novantacinque per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.

2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 e la loro ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 sono determinati con legge finanziaria regionale.

Art. 7

(Revisione normativa)

1. Le norme di cui alla presente legge saranno riviste:

a) a seguito di modificazione della legislazione statale avente significativa incidenza sulle entrate proprie degli enti locali;

b) a seguito di modificazione significativa della legislazione statale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

(Ripartizione delle risorse)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, qualora la Regione, in applicazione della l. cost. 2/1993, provveda ad una revisione delle funzioni dei livelli di governo locale, la ripartizione delle risorse di cui agli art. 11 e 13 sarà rideterminata in sede di legge regionale di riordino delle autonomie locali.

TITOLO III

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9

(Relazione previsionale e programmatica)

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente la motivata indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è approvata dal Consiglio comunale o dal Consiglio della Comunità montana contestualmente al bilancio stesso. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

3. La relazione previsionale e programmatica è comunicata alla Regione contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. La relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo sostituisce quella prevista dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, costituisce il piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 29, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della l. 142/1990.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 10

(Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. La Regione destina annualmente ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali almeno il cinquanta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 11

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. Al fine di una perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale, i trasferimenti di cui all'art. 10 sono attribuiti ai Comuni secondo parametri oggettivi che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche.

2. I parametri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta, al fine di determinare la spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti secondo la formula di cui all'allegato A.

3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è pari all'ottanta per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 12

(Adempimenti dei Comuni)

1. Allo scopo di assicurare un'omogenea determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti di cui all'art. 11, i Comuni, ai sensi degli art. 4 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), organizzano in modo uniforme le modalità di accertamento dell'ICI.

2. La Giunta regionale promuove un'intesa tra i Comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 13

(Trasferimenti finanziari alle Comunità montane)

1. I trasferimenti di cui all'art. 10 sono assegnati alle Comunità montane al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio economico-sociale del proprio territorio e di permettere l'organizzazione di servizi di area vasta di natura infrastrutturale, sociale e culturale.

2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è pari al venti per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.

3. I fondi sono ripartiti tra le Comunità montane secondo le percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, in relazione ai seguenti criteri:

a) funzioni esercitate dalle singole Comunità montane;

b) riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le singole Comunità montane.

Art. 14

(Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, determina, con le modalità indicate agli art. 11 e 13, le somme da trasferire a favore di ciascun Comune e di ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9;

b) nella misura del trenta per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'art. 15.

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 15

(Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica)

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9 è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione, stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da una Commissione tecnica formata da un minimo di cinque a un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alla riunione della Commissione di cui al comma 1 può partecipare il legale rappresentante dell'ente locale di volta in volta interessato, o suo delegato.

3. La relazione previsionale e programmatica che risulti incompleta o presenti sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'art. 9, comma 2, o con gli obiettivi programmatici della Regione, di cui al comma 1, è restituita all'ente locale interessato con richiesta di riesame da parte del Consiglio, non oltre il centoventesimo giorno successivo al ricevimento della relazione da parte della Regione. In assenza di riscontro entro tale termine, la relazione si intende approvata.

4. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si procede all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione, nei termini di cui al comma 3, quale risulta dopo il riesame da parte del Consiglio dell'ente locale, che deve avvenire entro novanta giorni dalla richiesta.

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 16

(Strumenti regionali)

1. La Regione interviene a favore degli investimenti degli enti locali attraverso i seguenti strumenti:

a) contributi sulle rate di ammortamento dei mutui, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

b) il Fondo per speciali programmi di investimento, disciplinato dalla presente legge.

2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è assicurato attraverso le risorse di cui all'art. 6, comma 1.

CAPO II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 17

(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici di interesse locale, qualora non finanziabili con i trasferimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c):

a) opere di urbanizzazione primaria concernenti:

1) acquedotti;

2) autorimesse e parcheggi;

3) cimiteri;

4) illuminazione pubblica;

5) linee elettriche;

6) opere igieniche;

7) opere stradali e connessi parcheggi;

8) spazi di verde attrezzato;

9) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale;

b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero 2), ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

c) opere di urbanizzazione secondaria concernenti:

1) asili nido;

2) case municipali e altri edifici pubblici;

3) edifici scolastici;

4) impianti sportivi;

5) mercati;

d) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate:

a) dalle Comunità montane o da Consorzi di Comuni, per le sole opere di interesse sovracomunale;

b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lett. a) e b), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di adeguamento normativo del patrimonio esistente.

Art. 18

(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. La Regione determina, con legge finanziaria, l'ammontare di risorse da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento nella loro articolazione annuale e per programmi, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la percentuale del Fondo stesso da destinare in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni ed all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.

Art. 19

(Richieste di inclusione nei programmi)

1. Le richieste di cui all'art. 17, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportare una spesa di investimento non inferiore:

1) a cinquecento milioni di lire, se trattasi di richieste formulate da Comuni;

2) a due miliardi di lire, se trattasi di richieste formulate da Comunità montane o da Consorzi di Comuni;

c) riferirsi ad interventi per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati ovvero siano indicate le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni;

e) per le richieste dei Comuni e delle Comunità montane, l'avvenuta approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica dell'ente proponente, riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.

2. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimenti posta a carico dell'ente locale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa totale, per le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni, e al venti per cento della spesa totale, per i Comuni.

3. I progetti sono inseriti nei programmi preliminare e definitivo di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:

a) rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della Regione;

b) tipologia di interventi, privilegiando, a parità di condizione, quelli concernenti l'attuazione di progetti organici di carattere almeno sovracomunale finalizzati al superamento degli squilibri economico-sociali nell'ambito delle Comunità montane;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

4. L'istruttoria delle richieste è svolta dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, in collaborazione con i servizi di cui all'art. 22.

Art. 20

(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma preliminare degli interventi realizzabili entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

a) gli enti interessati;

b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;

c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamento.

2. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di valutazione. La deliberazione che approva il programma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti interessati fanno pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare, corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e successive modificazioni. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, delibera il programma definitivo degli interventi, nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'art. 56, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della l.r. 90/1989, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 4 e su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

6. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

7. L'inidoneità tecnica o economica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.

Art. 21

(Contributi per la progettazione)

1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'art. 20, comma 4, sono deliberati, a favore degli enti locali che hanno presentato proposte incluse nel programma stesso, contributi sulle spese sostenute per la progettazione, ivi compreso l'eventuale studio di impatto ambientale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un'apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.

Art. 22

(Esecuzione degli interventi da parte della Regione)

1. Gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla Regione ed in particolare:

a) dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d);

b) dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b);

c) dall'Assessorato dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c).

2. L'ente locale interessato, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa di competenza del proponente, in coerenza con il piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.

3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato su presentazione dello stato finale dei lavori.

Art. 23

(Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti)

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 17 sono realizzati a cura delle amministrazioni proponenti. In questo caso la Regione impegna a favore dell'amministrazione interessata le quote di finanziamento relative a ciascuno dei tre anni in cui si articola la realizzazione del progetto.

2. L'erogazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 è effettuata nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;

b) ulteriori erogazioni, in misura non inferiore al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, su presentazione di richieste di pagamento da parte dell'ente locale, ogni qualvolta le spese sostenute siano uguali o superiori all'ottanta per cento dell'importo delle erogazioni già effettuate.

3. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'intervento a carico della Regione.

CAPO III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 24

(Nucleo di valutazione)

1. E' istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) da un minimo di due ad un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, che saranno individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 in relazione alle funzioni attribuite ai responsabili delle strutture regionali ed alla tipologia degli interventi proposti a finanziamento;

b) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, ed in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

c) da un esperto in una delle discipline di cui alla lett. b) designato d'intesa dall'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite altresì le modalità di funzionamento del Nucleo stesso e l'entità del corrispettivo annuo per i componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), che non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali. La Giunta regionale può altresì revocare, con deliberazione motivata, la nomina di uno o più componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), del Nucleo di valutazione.

4. Oltre agli adempimenti di cui agli art. 19 e 20, il Nucleo provvede, su richiesta della Giunta regionale:

a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;

b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione.

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Art. 25

(Definizione)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), sono strumenti di programmazione volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali stabilite dall'amministrazione regionale.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 tutti i provvedimenti regionali che prevedano trasferimenti finanziari con vincolo di destinazione agli enti locali.

3. Per l'anno 1996, sono considerati trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione gli interventi previsti dalle norme di cui all'allegato B.

4. Per gli anni successivi, gli interventi di cui al comma 3 saranno individuati in sede di legge finanziaria della Regione.

Art. 26

(Risorse finanziarie)

1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 25, da calcolarsi al netto delle somme eventualmente introitate dalla Regione in applicazione delle norme di cui all'art. 25, comma 2, non può essere superiore al trenta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 gli interventi straordinari regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 27

(Ridefinizione delle risorse)

1. La legge finanziaria della Regione, sulla base delle risultanze della relazione di cui all'art. 29, procede annualmente ad una ridefinizione delle risorse per i singoli trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dall'art. 26, comma 1.

2. Nel caso in cui i finanziamenti dei provvedimenti regionali con vincolo settoriale di destinazione siano ridotti o abrogati dalla legge finanziaria regionale, i relativi stanziamenti, qualora non utilizzati per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, confluiranno nei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b).

3. Rientrano nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, anche le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di eventuali nuovi interventi con vincolo settoriale di destinazione.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

(Vincolo di bilancio)

1. Le spese di investimento dei Comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori:

a) per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, al venti per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione.

2. Le spese di investimento delle Comunità montane, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al venti per cento delle entrate delle Comunità montane di cui al Titolo I e al Titolo II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, del bilancio di previsione.

Art. 29

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. La Giunta regionale riferisce entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio regionale, con apposita relazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sullo stato di attuazione della presente legge, anche ai fini delle determinazioni da adottarsi in sede di legge finanziaria della Regione.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9, comma 2, continua ad essere applicato lo schema approvato ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione).

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli obiettivi programmatici di cui all'art. 15, comma 1, conservano validità gli obiettivi programmatici approvati ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l.r. 46/1993.

3. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del nucleo di valutazione di cui all'art. 24. Sino a tale nomina rimane in carica il Nucleo istituito ai sensi dell'art. 18 della l.r. 46/1993 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture regionali, agli adempimenti previsti dalla presente legge è preposto il Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale).

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, la Commissione tecnica di cui all'art. 15 è così composta:

a) dal Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, che la presiede, o suo delegato;

b) dal Dirigente del Servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

c) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

d) dal Dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta, o suo delegato;

e) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

f) dal Dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato.

Art. 31

(Norme abrogative)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 4 dicembre 1970, n. 34 (Concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici);

b) 21 dicembre 1973, n. 40 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);

c) 6 agosto 1974, n. 26 (Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

d) 29 dicembre 1975, n. 53

(Concessione di contributi annui al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

e) 15 aprile 1987, n. 26

(Intervento a favore dei Comuni della Valle d'Aosta per opere di manutenzione degli edifici scolastici);

f) 26 maggio 1993, n. 46

(Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), con esclusione degli art. 29, 30 e 31;

g) 8 novembre 1993, n. 79 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46);

h) 30 maggio 1994, n. 22 (Interventi per la finanza locale per l'anno 1994);

i) l'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 56 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1994).

2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1 è limitata alla gestione delle sole risorse ancora da utilizzare in relazione agli impegni finanziari assunti con le leggi medesime.

Art. 32

(Determinazione e copertura delle spese)

1. Alla determinazione degli oneri per l'applicazione della presente legge, che graveranno sui capitoli di spesa da classificare nel settore 2.1.1. (Spese di intervento a carattere generale - Finanza locale) del bilancio della Regione, si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si farà fronte mediante l'utilizzo, nella misura indicata all'art. 6, comma 1, delle risorse iscritte al capitolo 1200 della parte entrata di ciascun bilancio.

3. Gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, valutati, a decorrere dal 1996, in lire 290.000.000 annui, graveranno sul capitolo 22520 del bilancio della Regione. A decorrere dall'anno 1997, i predetti oneri potranno essere rideterminati con legge di bilancio.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.