Legge regionale 16 agosto 1994, n. 48 - Testo storico

Legge regionale 16 agosto 1994, n. 48

Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport.

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

(Finalità)

1. La Valle d'Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione turistico promo-zionale dell'immagine della Valle d'Aosta.

2. A tale scopo, nei limiti in cui l'intervento sia giudicato idoneo sotto il profilo turistico promozionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare specifiche azioni di sponsorizzazione sportiva riferita ad atleti residenti in Valle d'Aosta affermatisi ai massimi livelli nazionali ed internazionali.

Art. 2

(Determinazione degli interventi)

1. Fatta eccezione per la disciplina dello slittino su pista naturale, il rapporto di sponsorizzazione è instaurato in relazione all'attività sportiva svolta dagli atleti che praticano discipline sportive inserite nel programma ufficiale dei Giochi olimpici.

2. La sponsorizzazione ha una durata massima di un anno, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la Federazione nazionale di appartenenza ed in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.

3. Il relativo contratto ha durata di un anno ed è rinnovabile.

4. L'entità della sponsorizzazione, determi-nata in relazione all'efficacia turistico promozionale dell'intervento, è stabilita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, entro i seguenti importi:

a) atleta inserito nell'organico della squadra nazionale maggiore e partecipante all'ultima edizione dei Giochi olimpici e/o dei Campionati mondiali assoluti: da lire 10.000.000 a lire 60.000.000;

b) atleta inserito nell'organico della squadra nazionale maggiore: da lire 5.000.000 a lire 30.000.000;

c) detentore del titolo di campione nazionale assoluto di specialità o, limitatamente alla disciplina dello sci alpino, atleta inserito nell'organico della seconda squadra nazionale: da lire 3.000.000 a lire 20.000.000;

d) detentore del titolo mondiale juniores di specialità: da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

5. Gli importi minimi di cui al comma 4 possono essere ridotti in relazione al numero delle richieste e alla disponibilità finanziaria sul competente capitolo del bilancio regionale.

6. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 2, il richiedente attesti il possesso di più titoli fra quelli previsti al comma 4, l'entità della sponsorizzazione è determinata in relazione al titolo per il quale è stabilito l'importo maggiore.

Art. 3

(Contratto di sponsorizzazione)

1. La determinazione del rapporto di sponso-rizzazione avviene mediante stipulazione di contratto conforme alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale, sottoscritto dall'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali e dal rappresentante pro tempore della Federazione nazionale di appartenenza o, ove possibile, dall'atleta sponsorizzato.

2. Il contenuto del contratto di sponso-rizzazione dev'essere determinato nel rispetto di quanto in materia stabilito dai vigenti regolamenti federali nazionali ed internazionali.

3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzo, a fini pubblicitari, dell'immagine sportiva dell'atleta sponso-rizzato mediante l'apposizione di scritte e/o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, ad esempio, interviste e premiazioni, che non sia espressamente escluso dal contratto.

4. Qualora l'atleta interessato sia inibito, in base ai vigenti regolamenti della Federa-zione nazionale e/o internazionale di appartenenza, all'esibizione di marchi di sponsor personali durante le competizioni cui prende parte come atleta nazionale, l'entità della sponsorizzazione è fissata nel minimo degli importi indicati all'art. 2, comma 4.

5. Il rapporto di sponsorizzazione è altresì attuato nei confronti di atleti ai quali la società o associazione sportiva di appartenenza non consente l'esposizione di marchi di sponsor personali sulla divisa ufficiale; in tal caso le modalità di attuazione della sponsorizzazione sono definite di volta in volta all'atto della stipulazione del relativo contratto e per importi comunque non superiori ai minimi indicati all'art. 2, comma 4.

Art. 4

(Modalità di presentazione ed

istruttoria delle istanze)

1. Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Assessorato re-gionale del turismo, sport e beni culturali, corredata della seguente documentazione:

a) documento della Federazione attestante il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4;

b) certificato di residenza in un comune della regione;

c) dichiarazione della Federazione sportiva nazionale di appartenenza attestante l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e/o indicante eventuali limitazioni o modalità particolari da osservarsi all'atto della medesima stipulazione;

d) autorizzazione della società o associa-zione sportiva di appartenenza, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5.

2. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, per gli sport estivi, o entro il 30 settembre, per gli sport invernali.

3. L'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali verifica l'ammis-sibilità formale delle richieste ed elabora, entro sessanta giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 2, la proposta di atto deliberativo da sottoporre all'appro-vazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande inerenti le discipline degli sport invernali di cui all'art. 4, comma 2, è fissato entro il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate per l'anno 1994 in lire 250.000.000, graveranno sul capitolo 64150 del bilancio della Regione per l'anno 1994, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci regionali.

2. Alla copertura dell'onere si provvede per lire 150.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 64150 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 e per lire 100.000.000 mediante riduzione del capitolo 64180 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994.

3. A decorrere dall'anno 1995, alla determinazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenze che in termini di cassa:

a) variazione in diminuzione:

cap. 64180 "Spese per manifestazioni culturali di interesse turistico"

lire 100.000.000;

b) variazione in aumento:

cap. 64150 "Finanziamento delle spon-sorizzazioni nel settore sportivo"

lire 100.000.000.

Art. 8

(Abrogazione)

1. La legge regionale 20 agosto 1993, n. 71 (Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.