Legge regionale 29 giugno 1987, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 29 06 1987

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42 "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile".

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 1

1. Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all'articolo 1 della lr 24 agosto 1982, n. 42, " Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di Protezione Civile ", č autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 1.600.000.000 che sarą iscritta nell'apposito capitolo n. 23941 del Bilancio per l'anno medesimo.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di lire 1.600.000.000 si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo globale iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (spese di investimento) del bilancio di previsione dell'esercizio 1987.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 - Parte Spesa sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " L. 1.600.000.000

In aumento

Cap. 23941 " Spese per il potenziamento e l'ampliamento della Rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile " L. 1.600.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.