Legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 24 luglio 1979, n. 48

Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.

(B.U. 30 agosto 1979, n. 8).

Art. 1 (1)

Art. 2

Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti, secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale, dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, salvi i casi la cui competenza è attribuita al Sovraintendente agli studi per effetto dell'articolo 4 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

Aspettative per motivi sindacali possono essere concesse annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, dietro domanda da presentare tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; una seconda aspettativa potrà essere concessa per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 3

Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, semprechè il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 3, della L.R. 15 giugno 1983, n. 57, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1993, n. 80.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 79 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, presso uffici dell'amministrazione regionale o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, in relazione anche alle peculiari esigenze dell'ordinamento scolastico regionale.

Il numero complessivo dei comandi per ciascun grado di scuola è determinato biennalmente con deliberazione della Giunta regionale secondo le esigenze di svolgimento e coordinamento delle suddette attività, tenuto conto delle leggi in vigore e degli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'articolo 40 dello statuto speciale.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Non è consentito disporre comandi con orario parziale.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.".