Legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 05 11 1976

Bollettino ufficiale 25 11 1976 n. 12

Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri regionali ed ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali.

Art. 1

A decorrere dal primo gennaio 1976, l’indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri ed ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono regolati dalla presente legge.

Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 3 agosto 1971, n. 11.

Art. 2

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell’articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, calcolato in base alla tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, ed al cento per cento dell’indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

Art. 3

Ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, è inoltre corrisposta, per spese inerenti all’espletamento del mandato, una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantamila.

Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio, sarà effettuata, nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui al precedente comma, una ritenuta, rispettivamente, di lire quindicimila e di lire diecimila.

L’importo annuo delle predette ritenute sarà versato, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fondo della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituita con l’articolo 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 4

L’indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali e assicurativi nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.

La misura dell’assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di Previdenza per i membri del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è determinata sulla base dell’indennità di carica di cui al precedente articolo 2.

Art. 5

A decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, ai membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta all’indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:

a) lire quattrocentomila al Presidente della Giunta;

b) lire trecentomila al Presidente del Consiglio e agli Assessori;

c) lire venticinquemila ai Vice Presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 6

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l’uso di vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l’eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

- lire 20.000 per viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;

- lire 30.000 per viaggi all’estero.

In casi particolari, può essere autorizzato il rimborso delle maggiori spese su presentazione di adeguata documentazione.

Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al secondo comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un’assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell’ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica pari all’indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.

Art. 7

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 6 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Ai Consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del Consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio stesso.

Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, è corrisposta ai Consiglieri di cui al precedente comma una indennità chilometrica netta di lire cento il chilometro.

Art. 9

Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità lorda di lire centomila per ogni conto consuntivo revisionato.

Art. 10

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sui capitoli 1, 2, 31 e 32 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976.

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell’incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11 - parte ENTRATA - del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 (articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638), e nelle entrate corrispondenti o sostitutive per gli anni successivi al 1977.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 174.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 1 - Competenze dovute a qualsiasi titolo e spese per premi assicurativi per i componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni e Gruppi consiliari L. 116.000.000

Capitolo 2 - Indennità e rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali L. 3.000.000

Capitolo 31 - Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori L. 45.000.000

Capitolo 32 - Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Giunta

regionale e agli Assessori L. 10.000.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.