Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Aumento, per l’anno 1975, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1975, la maggiore spesa di lire duecenticinquantamilioni per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno per lire ventimilioni sul capitolo 365 e per lire duecentotrentamilioni sul capitolo 373 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somme dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

Cap. 365 - " Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - secondo comma e 8 - secondo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) " L. 20.000.000

Cap. 373 " Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - primo comma e 8 - primo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) " L. 230.000.000

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) " L. 250.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.