Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 48

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2010/2012.

(B.U. 29 dicembre 2009, n.52)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2010/2012

Art. 2 - Quadro generale riassuntivo

Art. 3 - Ammontare presunto dei residui attivi e passivi

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard

Art. 6 - Erogazione al Consiglio regionale

Art. 7 - Accensione di prestiti

Art. 8 - Istituzione di nuove unità previsionali di base

Art. 9 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

Art. 10 - Allegati al bilancio di previsione

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 )

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.874.400.000 per l'anno 2010, euro 1.916.700.000 per l'anno 2011 ed euro 1.937.400.000 per l'anno 2012.

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3

(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

1. L'ammontare presunto dei residui con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2009 è determinato in euro 954.000.000 per i residui attivi ed in euro 1.014.000.000 per i residui passivi.

Art. 4

(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2010 è fissato in euro 1.830.000.000.

Art. 5

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di annui euro 250.000 per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, di cui all'UPB 1.7.3.20 "Contributi per investimenti per i beni culturali" dello stato di previsione delle spese, è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili:

1) anno 2010 euro 25.000;

2) anno 2011 euro 25.000;

3) anno 2012 euro 25.000;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:

1) anno 2010 euro 200.000;

2) anno 2011 euro 200.000;

3) anno 2012 euro 200.000;

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:

1) anno 2010 euro 25.000;

2) anno 2011 euro 25.000;

3) anno 2012 euro 25.000.

Art. 6

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della consulta regionale per la condizione femminile), sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza, in relazione alla realizzazione dell'attività stessa (UPB 1.1.1.12 "Spese per istituzioni diverse" parz.).

Art. 7

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese per investimento previste nei settori beni culturali, viabilità, rischi naturali e antropici e per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2010, uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 50.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dodici anni, aumentato di 1 punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni (UPB 1.05.01.10).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 1.850.000 per l'anno 2010, euro 3.800.000 per l'anno 2011 ed euro 3.750.000 per l'anno 2012, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 "Oneri per interessi" e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 "Quota capitale per ammortamento mutui" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 8

(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove unità previsionali di base sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 9

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

Art. 10

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2/A: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente;

d) Allegato n. 2/B: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di investimento;

e) Allegato n. 2/C: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di investimento della finanza locale;

f) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

g) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

ALLEGATI (OMISSIS)