Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 - Testo vigente

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

Art. 1

(Finalità).

1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.

Art. 2

(Individuazione dei Comuni). (1)

1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.

Art. 3

(Principi e ambiti dell'azione regionale).

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei Comuni di cui all'art. 2;

d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;

g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Art. 4

(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser).

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale; (2)

d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;

e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.

3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.

5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.

6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.

7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.

7bis. La Presidenza della Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta, nel limite dell'ammontare annuo stabilito dalla Giunta regionale. A tal fine, la Consulta, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sull'attività svolta (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Individuazione dei Comuni)

1. Ai sensi ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, di Gressoney-Saint-Jean e di Issime, quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 2, dell'articolo 4 recitava:

"c) un rappresentante per ciascuno dei tre Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;".

(3) Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.