Legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 - Testo storico

Legge regionale 16 agosto 1994, n. 47

Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Ammini-strazione regionale e dell'organiz-zazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni.

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il conferimento da parte dell'Amministra-zione regionale di speciali incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione e di collaborazione in relazione a particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo sia impegnato nella normale attività di servizio, a soggetti esterni all'Amministra-zione stessa ai quali sia riconosciuta una specifica competenza.

2. L'espletamento dei compiti oggetto degli speciali incarichi di cui alla presente legge dovrà consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze del personale regionale.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un interesse confliggente con quello dell’Amministrazione regionale.

4. Qualora un soggetto al quale sia conferito uno degli incarichi di cui al comma 1 sia membro di un organo collegiale di cui all’art. 19 preposto a valutare l’oggetto dell’incarico stesso, tale soggetto non partecipa alla riunione in cui si opera la valutazione.

CAPO II

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 2

(Definizione)

1. Sono incarichi professionali quelli relativi alla prestazione di opere intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge e che sono regolati dagli art. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi professionali sono conferiti a persone fisiche esterne all'Amministra-zione regionale che esercitano l’attività individualmente o in forma associata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) e che sono iscritte ad albi o ad elenchi professionali previsti dalla legge.

Art. 4

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi professionali sono conferiti a soggetti che, in relazione alle attività professionali già svolte o ai titoli posseduti, possono fornire all'Amministrazione regionale le competenze di cui, caso per caso, necessita.

2. Salvo specifici casi in cui l'oggetto e le caratteristiche dell'incarico esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.

3. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.

4. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell’anno a condizione che la prestazione relativa all’incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l’incarico è stato conferito. In quest’ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressa-mente la motivazione della deroga.

5. I limiti previsti ai commi 3 e 4 possono essere derogati per gli incarichi in materia di assistenza legale e fiscale, nonché per gli incarichi di collaudo di opere pubbliche, purchè il provvedimento sia debitamente motivato.

CAPO III

ANALISI O RICERCHE E STUDI Dl FATTIBILITA'

Art. 5

(Definizione)

1. Sono analisi o ricerche quelle specifiche indagini conoscitive e di approfondimento a carattere tematico o monografico atte a fornire all'Amministrazione regionale un complesso di dati e informazioni finalizzato all'assunzione delle decisioni di competenza in specifici settori dove è necessario disporre di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi.

2. Sono studi di fattibilità le elaborazioni che precedono la redazione di progetti e l'attuazione di programmi e che sono finalizzate all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di una particolare iniziativa in campo culturale, economico, organizzativo, scientifico e legislativo.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente capo gli studi di fattibilità che precedono le progettazioni tecniche.

Art. 6

(Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a università, a istituti a rilevanza interna-zionale, nazionale o locale, ad enti pubblici specializzati, a organizzazioni private con specifiche competenze, a professionisti od esperti, in forma individuale o associata.

2. Nel conferimento degli incarichi deve, tenuto conto della natura e della complessità dell'incarico, essere rispettata, come ordine di priorità, l'elencazione di cui al comma 1.

3. L'affidatario dell'incarico può avvalersi della collaborazione di terzi, purché la parte preponderante del lavoro venga eseguita dall'incaricato stesso, fatta salva la possibilità di deroga autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e ferma restando la responsabilità dell'affidatario. Nel caso di affidamento di incarichi a soggetti individuati all’esterno della Regione detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.

Art. 7

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia e che, per le attività svolte e/o in relazione alle finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.

2. Gli incarichi sono affidati tenuto anche conto dei preventivi analitici di massima del costo delle prestazioni, da richiedersi, ove possibile, a più di un soggetto.

3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l’incarico è stato conferito. In quest’ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressa-mente la motivazione della deroga.

4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi.

CAPO IV

CONSULENZE

Art. 8

(Definizione)

1. Sono consulenze le prestazioni intellet-tuali, di supporto alle attività della Regione, effettuate da soggetti esperti con specifiche conoscenze, per il cui esercizio può non essere necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.

Art. 9

(Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a tecnici iscritti ad ordini e collegi professionali o ad esperti di provata esperienza ed accertata capacità anche costituiti in enti, società o organizzazioni.

Art. 10

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia che forniscano ade-guate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.

2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.

3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l’incarico è stato conferito. In quest’ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressa-mente la motivazione della deroga.

4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.

5. I limiti previsti ai commi 2 e 3 possono essere derogati per gli incarichi in materia di consulenza legale e fiscale, purché il provvedimento sia debitamente motivato.

CAPO V

PROGETTAZIONI TECNICHE

E DIREZIONE LAVORI

Art. 11

(Definizione)

1. Costituisce progettazione tecnica la predisposizione di elaborati preliminari finalizzati all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di un particolare progetto tecnico, la redazione di elaborati progettuali definitivi o esecutivi di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici.

2. Costituisce direzione lavori l'attività del tecnico incaricato dal committente di verificare la corretta realizzazione delle opere eseguite dall'appaltatore, di provvedere alla tenuta della contabilità e/o all’assistenza dei lavori.

Art. 12

(Soggetti destinatari)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori sono conferiti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa della Comunità europea in materia di appalti pubblici di servizi, a professionisti esterni qualificati, sia individualmente sia collegialmente, iscritti agli appositi albi ed elenchi professionali previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, salvo che la legislazione vigente al momento dell'incarico disponga diversa-mente, possono essere altresì conferiti ad organizzazioni pubbliche o private operanti nel settore.

Art. 13

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori sono conferiti a soggetti particolarmente qualificati, in relazione all'attività svolta e/o ai titoli posseduti.

2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare due anni a decorrere dalla data in cui viene sottoscritto il disciplinare di incarico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

(Procedure per il conferimento)

1. Per poter procedere alla predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, i servizi regionali interessati debbono avere preventivamente acquisito dai soggetti prescelti:

a) documentazione sul possesso dei requisiti e referenze. In particolare:

1) curriculum dettagliato e documen-tazione comprovante l'iscrizione all'al-bo o all'elenco professionale previsto dalla legge per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati agli art. 3 e 12.

Nel caso di incarichi affidati a studi professionali associati, la documen-tazione deve essere prodotta da ciascun componente;

2) documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'art. 6. Nel caso di incarichi affidati a enti o società, deve essere individuato il responsabile del progetto e prodotto il suo curriculum;

3) curriculum dettagliato e documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'art. 9;

b) attestazione dalla quale risulti che non sussistono le incompatibilità e le cause di esclusione previste agli art. 4, 7, 10 e 13. La documentazione deve essere prodotta da ciascun soggetto incaricato e, nel caso di incarichi conferiti agli enti e alle organizzazioni indicate all'art. 6, dal rappresentante pro tempore e, ove soggetto diverso, dal responsabile del progetto;

c) previsione di massima del compenso per la prestazione da redigere in conformità alle vigenti tariffe professionali, ove previste, e contenente anche l'indicazione di eventuali spese e dei tempi di esecuzione.

Art. 15

(Modalità di conferimento)

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimenti della Giunta regionale.

2. I provvedimenti devono indicare:

a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'inca-rico;

b) i soggetti e la loro qualifica;

c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico, tenuto anche conto dei preventivi e delle altre condizioni;

d) il compenso stabilito con i criteri di cui all'art. 18 e l'eventuale corresponsione di acconti;

e) eventuali forme con le quali rendere pubblici i risultati derivanti dagli incarichi previsti al capo III.

3. Al provvedimento deve essere allegato lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale fra le quali le penali per eventuali ritardi nella consegna del lavoro, la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico.

4. Gli incaricati, nei limiti connessi all'espletamento dei compiti loro affidati, previa autorizzazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti, possono accedere ai documenti amministrativi della Regione.

Art. 16

(Cumulo di incarichi)

1. Gli speciali incarichi previsti ai capi II, III, IV e V della presente legge sono cumulabili.

Art. 17

(Elenco degli incarichi)

1. Presso la Segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari, i compensi presunti e quelli liquidati. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 18

(Compensi)

1. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli art. 3 e 12, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

2. In mancanza di tariffe professionali specifiche, i compensi di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni.

3. Per la liquidazione dei compensi di cui al comma 1 può essere richiesta dal servizio competente la vidimazione delle parcelle da parte dell'ordine professionale.

4. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli art. 6 e 9 sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo una valutazione di congruità effettuata in base all'importanza e all'oggettiva entità della prestazione. La Giunta regionale può altresì stabilire di corrispondere un rimborso spese determinato in misura forfetaria e per un ammontare comunque non superiore al dieci per cento del compenso stesso.

5. Il compenso pattuito viene erogato previa espressa attestazione, da parte del competente servizio, che il lavoro eseguito corrisponde a quello commissionato.

CAPO VII

COMMISSIONI E CONVEGNI

Art. 19

(Commissioni tecniche, consultive o di valutazione)

1. La presente legge disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Am-ministrazione regionale ad organi collegiali, quali commissioni tecniche, consultive o di valutazione, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa con esclusione delle commissioni istituite per l'espletamento di concorsi disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 (Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione).

2. Gli incarichi sono conferiti, anche a tempo indeterminato, esclusivamente a soggetti dotati di specifica competenza in materia, possono essere rinnovati e sono compatibili con gli altri incarichi previsti ai capi II, III, IV e V.

3. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Art. 20

(Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni)

1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.

2. La Regione può aderire altresì a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifesta-zioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organiz-zati da soggetti terzi di natura pubblica o privata. L'adesione può consistere nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati, e/o nell'eroga-zione di un contributo finanziario.

3. Per l'ottenimento del contributo i proponenti devono presentare domanda agli organi o servizi regionali interessati all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La percentuale d'intervento regionale è determinata in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla rilevanza dell'iniziativa. La spesa ammissibile è determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla Giunta regionale anche in relazione all'importanza della manifestazione.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, delibera l'adesione all'iniziativa e la misura percentuale del contributo erogabile.

6. Il contributo concesso a norma del comma 5 è erogato a consuntivo su presentazione di rendiconto corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore.

7. La Giunta regionale determina le modalità di partecipazione di cui ai commi 1 e 2 ed assume i conseguenti impegni di spesa.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Abrogazione di normativa regionale)

1. Il comma 2 dell'art. 134 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) è abrogato.

2. La legge regionale 23 febbraio l993, n. 7 (Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive e di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale) è abrogata.

Art. 22

(Leggi speciali)

1. Restano salve le disposizioni delle singole leggi speciali, anche se anteriori nel tempo.

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino alla loro scadenza.

2. Gli incarichi già conferiti a tempo indeterminato devono essere ridefiniti secondo le procedure previste dalla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 24

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi della l.r. 7/1993, ai capitoli 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 e 67950 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.