Legge regionale 24 agosto 1992, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 1992, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 1

(Assestamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento L. 72.264.583.382

in diminuzione L. 84.462.455.199

differenza L. - 12.197.871.817

Art. 2

(Assestamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento L. 187.629.366.532

in diminuzione L. 59.034.542.355

differenza L. 128.594.824.177

Art. 3

(Variazioni di bilancio Parte Entrate e Parte Spesa)

1. Lo stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1992 viene modificato per effetto delle variazioni analiticamente riportate nei successivi articoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 come segue:

PARTE ENTRATA

in diminuzione competenza L. 0

cassa L. 4.904.357.810

in aumento competenza L. 48.554.052.908

cassa L. 189.346.748.902

PARTE SPESA

in diminuzione competenza L. 35.226.700.000

cassa L. 25.359.293.741

in aumento competenza L. 83.780.752.908

cassa L. 209.801.684.833

Art. 4

(Variazioni di bilancio per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa - parte Entrata)

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992:

Cap. 00010 " Avanzo di amministrazione " L. 34.660.006.403

Cap. 00020 " Fondo iniziale di cassa " L. 175.452.702.397

Art. 5

(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate)

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l’iscrizione di maggiori entrate sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992:

Cap. 1720 " Entrate sostitutive dell’imposta di soggiorno - L. 24 aprile 1989, n. 144 articolo 10 " L. 765.046.505

Cap. 9905 la cui denominazione viene così modificata: " Recupero di somme trasferite alla Finaosta SpA per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 30 dicembre 1985, n. 88 e 19 febbraio 1988, n. 12 ". L. 9.000.000.000

Art. 6

(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di mutuo passivo)

1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 57 di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, sul bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 per l’iscrizione della quota di lire 4.129.000.000 relativa all’anno 1991 del mutuo passivo di cui alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 56, e delle relative spese:

PARTE ENTRATA

Cap. 11150 "Contrazione di mutui per spese di investimento" L. 4.129.000.000

PARTE SPESA

Cap. 64847 " Spese per la realizzazione di un’area attrezzata di interesse turistico in Aosta - L. 30 dicembre 1988, n. 556 - LR 5 settembre 1991, n. 56 " L. 1.276.000.000

Cap. 64852 " Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a " Foyer de Montagne " in Valgrisenche - L. 30 dicembre 1988, n. 556 - LR 5 settembre 1991, n. 56 " L. 2.853.000.000

Totale in aumento L. 4.129.000.000

Art. 7

(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato non impegnati nell’anno 1991 - Parte spesa)

1. Per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l’esercizio 1991 e non impegnati, sono approvate le variazioni di competenza e di cassa in aumento per complessive lire 11.371.891.685 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 8

(Variazioni di bilancio - Parte spesa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992, quali risultano analiticamente dalle sottoindicate tabelle allegate alla presente legge:

in diminuzione (tabella D1)

competenza L. 35.226.700.000

cassa L. 14.037.700.000

in aumento (tabella D2)

competenza L. 68.279.861.223

cassa L. 68.279.861.223

Art. 9

(Variazione di bilancio sul fondo di riserva di cassa - Parte Spesa)

1. È approvata la variazione in aumento del capitolo 69440 " Fondo di riserva cassa " della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 nell’importo di lire 126.020.931.925.

Art. 10

(Variazioni di bilancio di cassa - parte Entrata)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione per lire 4.904.357.810 dei capitoli della Parte Entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1992, quali risultano dalla tabella E allegata alla presente legge.

Art. 11

(Variazioni di bilancio di cassa - parte spesa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione per lire 11.321.593.741 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1992, quali risultano dalla tabella F allegata alla presente legge.

Art. 12

(Fondi globali)

1. I sottoelencati accantonamenti iscritti nell’allegato n 8 " Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali " al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono diminuiti per complessive lire 21.200 milioni:

A - AREA ISTITUZIONALE

1 - FUNZIONAMENTO

A. 1.1. Funzionamento Gruppi Consiliari L. 400 milioni

A. 1.2. Ruolo unico aiuto bibliotecario L. 1.190 milioni

3 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE

A. 3.3. Telematica diffusa L. 300 milioni

B - SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

1 - VIABILITÀ E TRASPORTI

B. 1.3. Convenzione Regione ANAS L. 1.000 milioni

B. 1.8. Infrastrutture nel Comune di Valtournenche per viabilità e parcheggi L. 1.000 milioni

2 - RETI TECNOLOGICHE

B. 2.3. Acquedotto Monte Bianco L. 1.000 milioni

3 - EDILIZIA PUBBLICA

B. 3.1. Progetto casa L. 800 milioni

C - TUTELA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO

1 - TUTELA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

C. 1.4. Piano risanamento ambientale L. 500 milioni

C. 1.6. Studio Espace Mont Blanc L. 100 milioni

D - SVILUPPO ECONOMICO

2 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE

D. 2.2. Rilancio zone termali L. 4.000 milioni

D. 2.3. Sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo L. 200 milioni

D. 3. Interventi nel settore dell’energia L. 1.300 milioni

4 - INTERVENTI SETTORIALI

4.1. Agricoltura

D. 4.1.1. Risarcimento danni causati dal gelo L. 200 milioni

D. 4.1.2. Indennità compensativa conduttori alpeggi L. 500 milioni

D. 4.1.3. Zootecnia L. 1.400 milioni

4.2. Turismo

D. 4.2.3. Interventi per il turismo culturale, equestre ed escursionistico L. 2.110 milioni

D. 4.2.7. Campo da golf L. 500 milioni

4.3. Industria

D. 4.3.1. Assistenza tecnologica alle imprese industriali L. 1.800 milioni

D. 4.3.2. Risanamento aree industriali - recupero ex Brambilla L. 1.500 milioni

F - ISTRUZIONE E CULTURA

1 - SCUOLA E ISTRUZIONE PUBBLICA

F. 1.2. Casa dello studente L. 500 milioni

2 - TUTELA E SVILUPPO CULTURALE

F. 2.6. Auditorium e centro polivalente L. 900 milioni

Art. 13

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992, a seguito delle

variazioni approvate con la presente legge, viene così determinato: Entrata L. 527.802.128.183

Spesa L. 697.094.824.177

2. Il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 pareggia nelle risultanze di lire 1.781.448.486.908 per la competenza e di lire 2.024.926.825.092 per la cassa, per effetto delle seguenti variazioni:

variazioni approvate con la presente legge:

competenza L. 48.554.052.908

cassa L. 184.442.391.092

Variazioni per iscrizioni di assegnazioni statali e per variazioni a capitoli di contabilità speciali ai sensi dell’art 7 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 2 e dell’articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, e per l’iscrizione di mutui per spese di investimento di cui alle leggi regionali 2 marzo 1992, n. 3 e 7 aprile 1992, n. 18. competenza L. 38.244.434.000

cassa L. 33.244.434.000

Art. 14

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del

terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Autonoma Valle

d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1992

TITOLO DEDOTTO

Variazioni di bilancio