Legge regionale 5 settembre 1991, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria tramite l’istituto autonomo case popolari nel settore del patrimonio edilizio esistente.

Art. 1

(Finalità )

1. Per la manutenzione straordinaria di immobili gestiti dall’Istituto autonomo case popolari, in gravi condizioni di degrado, è autorizzata, per il triennio 1991/ 1993, la concessione di un contributo all’istituto stesso di lire 4.500 milioni ripartite in ragione di lire 1.500 milioni per ogni esercizio.

Art. 2

(Modalità e procedure)

1. È demandata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l’approvazione dei programmi di intervento ed il trasferimento dei relativi fondi di cui all’articolo 1 all’Istituto autonomo case popolari di Aosta.

2. Al termine di ogni anno l’Istituto autonomo case popolari di Aosta dovrà trasmettere, alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare permanente, un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 4.500 milioni per il triennio 1991/ 1993 e in lire 1.500 milioni per l’anno finanziario 1991, graverà sul capitolo 50770 "Contributo all’istituto autonomo case popolari per la manutenzione straordinaria di immobili in gravi condizioni di degrado" del bilancio per l’anno in corso.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1991, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese d’investimento del bilancio di previsione per l’esercizio 1991 ", a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso concernente: " Progetto casa - E. 3.2. interventi tramite IACP, inclusa prima casa "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 3.000 milioni;

b) per gli anni 1992/ 1993 mediante utilizzo per lire 3.000 milioni delle risorse disponibili al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/ 1993.

3. A decorrere dall’anno finanziario 1992 ad eventuali determinazioni degli oneri previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

in diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 1.500.000.000

in aumento

Programma regionale 2.2.1.02.

" Interventi per l’edilizia abitativa "

Codificazione 2.1.2.4.2.3.07.26.06.

Cap. 50770 di nuova istituzione

" Contributo all’istituto autonomo case popolari per la manutenzione straordinaria di immobili in gravi condizioni di degrado "

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 47 L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.