Legge regionale 21 agosto 1990, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 21 8 1990 n. 34

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1989.

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1989 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1988 L. 82.376.447.915

- Riscossioni nell’esercizio 1989 L. 1.272.308.137.047

Totale delle riscossioni L. 1.354.684.584.962

- pagamenti nell’esercizio 1989 L. 1.341.322.339.419

Fondo cassa al 31 dicembre 1989 L. 13.362.245.543

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo cassa al 31 dicembre 1989 L. 13.362.245.543

- Residui attivi al 31 dicembre 1989 L. 591. 706. 961.112

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1989 L. 605.069.206.655

- Residui passivi al 31 dicembre 1989 L. 507.164.966.129

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1989 L. 97.904.240.526

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1988 L. 506.999.969.244

- Variazioni attive nell’esercizio 1989

in aumento dell’attivo L. 1.891.616.552.868

in diminuzione del passivo L. 380.958.051.671

Totale in aumento dell’attivo e in diminuzione del passivo L. 2.272.574.604.539

Totale L. 2.779.574.573.783

- Variazioni passive nell’esercizio 1989

in diminuzione dell’attivo L. 1.824.094.053.390

in aumento del passivo L. 539. 325.299.317

Totale L. 2.363.419.352.707

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1989 L. 416.155.221.076

Art. 2

Gestione di competenza: entrate

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 1.360.326.956.395 delle quali:

- Riscosse L. 1.042.140.096.212

- Rimaste da riscuotere L. 318.186.860 183

Art. 3

Gestione di competenza: spese

1. le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in L. 1.433.473.917.414 delle quali:

- Pagate L. 1.054.417.511.562

- Rimaste da pagare L. 379.056.405.852

Art. 4

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1989:

- Entrate L. 1.360.326.956.395

- Spese L. 1.433.473.917.414

Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1989 L. 73.146.961.019

Art. 5

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1989 sono riassunti ed approvati in complessive L. 591.706.961.112 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1989 L. 504.155.563.629

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 467.421.865

Differenza L. 503.688.141.764

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1989 L. 273.520.100.929

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1989 (articolo 2) L. 318.186.860.183

Totale residui attivi al 31 dicembre 1989 L. 591.706.961.112

Art. 6

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1989 sono riassunti ed approvati in complessive L. 507.164.966.129 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1989 L. 507.261.689.693

- Residui passivi pagati L. 286.904.827.857

Differenza L. 221.356.861.836

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 93.248.301.559

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1989 L. 128.108.560.277

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1989 (articolo 3) L. 379- 056.405.852

Totale residui passivi al 31 dicembre 1989 L. 507.164.966.129

Art. 7

1. È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 97.904.240.526 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1989, risultante come segue:

Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1988 L. 78.270.321.851

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 93.248.301.559

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 73. 146.961.019

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 467.421.865

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1989 L. 97.904.240.526

Art. 8

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1989 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO

Beni immobili L. 181.288.294.657

Beni mobili L. 41.122.732.125

Crediti diversi L. 859.860.760.405

Fondo Cassa L. 13.362.245.543

Totale attivo L. 1.095.634.032.730

PASSIVO

Mutui passivi L. 12.044.952.060

Debiti diversi L. 667.433.859.594

Totale passivo L. 679.478.811.654

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1989 L. 416.155.221.076

Art. 9

Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi

1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 3.933.120.000 (tremiliardi novecentotrentatremilionicentoventimila) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 465 in data 20 gennaio 1989;

n. 1108 in data 3 febbraio 1989;

n. 1337 in data 10 febbraio 1989;

n. 1851 in data 26 febbraio 1989;

n. 2462 in data 10 marzo 1989;

n. 2837 in data 16 marzo 1989;

n. 3204 in data 24 marzo 1989;

n. 3284 in data 31 marzo 1989;

n. 3747 in data 13 aprile 1989;

n. 4313 in data 5 maggio 1989;

n. 4729 in data 12 maggio 1989;

n. 5042 in data 26 maggio 1989;

n. 5507 in data 9 giugno 1989;

n. 7208 in data 4 agosto 1989;

n. 6681 in data 25 agosto 1989;

n. 8872 in data 29 settembre 1989;

n. 9306 in data 13 ottobre 1989;

n. 9492 in data 20 ottobre 1989;

n. 10210 in data 10 novembre 1989;

n. 10509 in data 17 novembre 1989;

n. 11109 in data 1o dicembre 1989;

n. 11849 in data 23 dicembre 1989;

n. 12008 in data 30 dicembre 1989.

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive L. 773.863.652 (settecentosettant tremilioni ottocentosessantatremila seicentocinquantadue) dal capitolo 50790 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale: n. 781 in data 28 gennaio 1989;

n. 1335 in data 10 febbraio 1989;

n. 2826 in data 16 marzo 1989;

n. 3969 in data 20 aprile 1989;

n. 7015 in data 27 luglio 1989;

n. 9497 in data 20 ottobre 1989;

n. 11105 in data primo dicembre 1989;

n. 11534 in data 14 dicembre 1989.

Art. 10

Convalida prelievi dal fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari

1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi per complessive Lire 10.177.970 (diecimilioni centosettantasettemila novecentosettanta) dal capitolo 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere imoobiliari " come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 1334 in data 10 febbraio 1989;

n. 2114 in data 3 marzo 1989;

n. 4567 in data 12 maggio 1989.

Art. 11

Disposizioni relative a limiti di impegno

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 12

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1989 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell’esercizio 1990 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 13

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Elenco capitoli recanti limiti di impegno di cui all’articolo 11.

TITOLO DEDOTTO

Elenco capitoli recanti fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui all’articolo 12.