Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0015 dell'11 07 1988

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente l'intervento regionale a favore delle societą minori che gestiscono impianti di risalita.

Art. 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente " Intervento regionale a favore delle societą minori che gestiscono impianti di risalita ", č aggiunto il seguente comma:

" 3. Nel caso di funzionamento degli impianti inferiori a sessanta giorni si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti ".

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano applicazione a decorrere dalla stagione invernale 1987/ 1988.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.