Legge regionale 15 luglio 1985, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 15 07 1985

Bollettino ufficiale 1 8 1985 n. 14

Norme per l’inquadramento degli operatori professionali di seconda categoria -infermieri generici di ruolo- dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta che conseguono il diploma di infermiere professionale.

Art. 1

Il personale di ruolo dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta che consegue, a seguito di straordinaria riqualificazione ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243 concernente "Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici", il diploma di infermiere professionale č inquadrato nel posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, con provvedimento del Comitato di gestione.

Art. 2

Con deliberazione dell’Assemblea generale dell’Unitą Sanitaria Locale i posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico ricoperti dal personale che ha conseguito il diploma di infermiere professionale sono trasformati in altrettanti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Art. 3

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, con le procedure ivi previste, anche nei confronti degli operatori professionali di seconda categoria - infermieri generici, dipendenti di ruolo dell’Unitą Sanitaria Locale che conseguono il diploma di infermiere professionale, frequentando i corsi normali della apposita Scuola.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.